Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA24 gennaio 2025Inammissibile

Sentenza n. 202500217/2025

4g - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Istanza Di Conversione - Inammissibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una donna straniera titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Milano il 23 maggio 2022 con scadenza 23 maggio 2024, ha presentato domanda di conversione dello stesso permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato il 3 aprile 2023, formalizzando l'istanza presso gli uffici della Questura di Milano con appuntamento prenotato per il 31 gennaio 2024. La Questura, tuttavia, ha emesso un provvedimento di inammissibilità dell'istanza di conversione in data 3 aprile 2024, declarando irricevibile la richiesta della ricorrente. Ritenendosi illegittimamente esclusa dal procedimento di conversione, la ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il 3 aprile 2024, chiedendo l'annullamento del provvedimento di inammissibilità e di ogni atto connesso. Contestualmente è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con ordinanza 464/2024, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, Decreto Legislativo 286/1998, il quale regola le diverse tipologie di permessi di soggiorno, compresa la conversione da un titolo all'altro. Il diritto alla conversione di un permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato è subordinato al verificarsi di specifiche condizioni e presupposti normativi, riguardanti tanto la situazione personale del ricorrente quanto le circostanze di fatto e di diritto che legittimano tale cambio di condizione. La procedura amministrativa che governa la gestione di tali istanze è sottoposta ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi il diritto di difesa, la motivazione dei provvedimenti e il diritto di accesso ai ricorsi giurisdizionali. Le norme sulla privacy, in particolare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento UE 2016/679, tutelano inoltre i dati personali dell'interessato nel corso del procedimento amministrativo e giudiziale.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Questura, ossia sulla correttezza della decisione amministrativa di rigettare l'istanza di conversione ritenendola inammissibile anziché entrare nel merito della richiesta. La ricorrente contendeva che l'amministrazione avesse violato i principi procedurali nel dichiarare inammissibile l'istanza, sostenendo di avere titolo a ottenere la conversione del permesso per motivi di lavoro subordinato, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato. La questione centrale era dunque se l'amministrazione avesse correttamente applicato i presupposti normativi per la ricevibilità dell'istanza oppure se avesse commesso un vizio procedimentale che avrebbe dovuto portare all'annullamento del provvedimento e alla riparazione della posizione giuridica della ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella seduta del 23 gennaio 2025, ha ritenuto di non procedere nel merito del ricorso, dichiarando lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Questa declaratoria significa che nel corso del procedimento giudiziale è venuta meno la ragione pratica e concreta per cui il ricorso era stato proposto, poiché gli effetti utili che la ricorrente intendeva conseguire mediante l'annullamento del provvedimento di inammissibilità non potevano più essere realizzati. Dalla ricostruzione cronologica dei fatti emerge che il permesso di soggiorno originario scadeva il 23 maggio 2024, mentre il giudizio ha subito una durata considerevole, arrivando all'udienza pubblica solo il 23 gennaio 2025, per cui il titolo oggetto della controversia era nel frattempo venuto meno o si era comunque verificata una mutatio libellis nella situazione di fatto rilevante. In tali circostanze, il giudice ha ritenuto che pronunciare una sentenza di accoglimento del ricorso e annullamento del provvedimento di inammissibilità sarebbe stata una decisione meramente teorica e priva di effetti pratici restitutori, non più idonea a tutelare l'interesse concreto della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando la compensazione delle spese processuali tra le parti. Confermato inoltre il riconoscimento del diritto della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, a testimonianza della serietà della controversia e della ragionevolezza della posizione iniziale della ricorrente. La sentenza è stata sottoscritta dai giudici nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025 e resa esecutiva per quanto di competenza dell'autorità amministrativa, con ordine di oscuramento dei dati personali della ricorrente a tutela della sua dignità e dei diritti derivanti dalla normativa sulla privacy.

Massima

Il ricorso amministrativo contro un provvedimento della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora nel corso del giudizio venga meno in concreto la possibilità di conseguire il risultato pratico e restitutorio che la decisione giudiziale potrebbe altrimenti garantire.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Primo Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento di inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. -OMISSIS-, rilasciato in data 23 maggio 2022 e scadente in data 23 maggio 2024, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata dalla ricorrente in data 3 aprile 2023, con appuntamento prenotato in data 31 gennaio 2024, emesso dalla Questura di Milano-Ufficio Immigrazione, in data 3 aprile 2024, e notificato in pari data;
- e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto.
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Vigliotti e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 464/2024 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 23 gennaio 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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