Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202300217/2023

3i/4(art. 3) - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno Ue - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Marzieh Mosavat, cittadina straniera, ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE di lungo periodo presso la Questura di Como in data 27 novembre 2021. La Questura ha rigettato tale istanza con provvedimento CAT.A.12/Imm/bi-2022 numero 103 emesso l'8 aprile 2022, successivamente notificato alla ricorrente solo il 12 maggio 2022. Dinanzi al rigetto amministrativo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, afferendo che il rifiuto fosse illegittimo e violativo dei suoi diritti come soggetto avente diritto al soggiorno di lungo periodo. Il Ministero dell'Interno ha difeso la legittimità del provvedimento contestato mediante l'Avvocatura distrettuale dello Stato. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 15 dicembre 2022 dinanzi al collegio presieduto da Gabriele Nunziata con estensore Silvia Cattaneo.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è disciplinata dalla Direttiva 2003/109/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo numero 30 del 2007. Tale normativa stabilisce i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai cittadini extracomunitari, prevedendo requisiti quali il reddito minimo certificato, la disponibilità di alloggio idoneo, l'assenza di condanne per reati che costituiscono minaccia all'ordine pubblico, e il periodo continuativo di soggiorno nel territorio dello stato richiesto. Le decisioni amministrative relative al rilascio o al rigetto di tali istanze devono essere adeguatamente motivate secondo i principi del procedimento amministrativo e rispettare i diritti procedurali garantiti dal ricorrente, in coerenza con i principi dell'Unione Europea e della giurisprudenza amministrativa consolidata.

La questione giuridica

Il nodo controverso concerneva la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Como avverso l'istanza di permesso di soggiorno UE di lungo periodo presentata dalla ricorrente. In particolare, risultava necessario accertare se il rigetto fosse stato idoneo a sussistere sulla base dei presupposti normativi applicabili, se la motivazione fornita risultasse adeguata secondo i canoni giurisprudenziali consolidati, e se fossero state osservate tutte le procedure amministrative richieste dalla legge. La controversia riguardava quindi sia la corretta applicazione della normativa UE e nazionale in materia di permesso di soggiorno, sia il rispetto delle garanzie procedurali dovute alla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dopo aver esaminato gli atti della causa, ha ritenuto che il ricorso della sig.ra Mosavat fosse fondato. Il tribunale ha accertato che il provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Como presentava profili di illegittimità tali da renderne necessario l'annullamento. Le carenze riscontrate potevano concernere sia l'assenza di adeguata motivazione del rigetto secondo i principi dell'amministrazione trasparente e razionale, sia l'errata applicazione della normativa materiale sul permesso di soggiorno UE di lungo periodo, oppure la violazione di diritti procedurali della ricorrente nel corso dell'istruttoria amministrativa. Il giudice amministrativo ha quindi concluso che la ricorrente aveva diritto al ripristino della situazione giuridica compromessa dal provvedimento illegittimo, ordinando alla pubblica amministrazione di riesaminarla correttamente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento numero 103/2022 della Questura di Como, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ad esso correlati. Il giudice ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, liquidate in euro 750,00 oltre oneri di legge, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente. La decisione implica che la Questura di Como deve riesaminarsi la domanda della sig.ra Mosavat seguendo il corretto procedimento amministrativo e applicando correttamente la disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno.

Massima

L'annullamento di un provvedimento amministrativo di rigetto di istanza di permesso di soggiorno UE di lungo periodo è dovuto quando il rifiuto sia stato emesso senza adeguata motivazione, in violazione dei presupposti normativi applicabili oppure con elusione delle garanzie procedurali dovute al ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento CAT.A.12/Imm/bi-2022 nr.103, di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE di lungo periodo presentata dalla ricorrente in data 27.11.2021, emesso in data 8.4.2022 dalla Questura di Como e notificato alla ricorrente soltanto in data 12.5.2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2022, proposto da
Marzieh Mosavat, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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