Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300213/2023

2c - Edilizia - Abusi - Ordinanza Demolizione E Rimessa In Pristino Stato Dei Luoghi

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Settore di Governo del Territorio, Edilizia e Urbanistica, della -OMISSIS- di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
nonché, per quanto occorra,
- del verbale di sopralluogo di irregolarità edilizia/urbanistica del 2.11.2021, prot. -OMISSIS-/06.03/3-2021;
- della relazione per determinazione area da acquisire, con il relativo estratto mappa con indicazione dell'area da acquisire;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Taddeo, Angelo Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Comune di -OMISSIS-, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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