Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302102/2023

3i - Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Rinnovo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dalla Questura di Milano il 3 novembre 2015, con scadenza al 2 novembre 2016. Successivamente ha presentato istanza di rinnovo dello stesso titolo, ma la Questura ha emesso un provvedimento di rigetto in data 12 dicembre 2017, notificato solamente il 7 maggio 2019. La ricorrente ha impugnato tale diniego ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, lamentando l'illegittimità della decisione della Questura. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo innanzi al TAR, la ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, diverso dal titolo inizialmente richiesto per lavoro. Questo elemento sopravvenuto ha modificato radicalmente la situazione processuale e gli interessi sottesi alla controversia.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio dello Stato italiano. Il provvedimento di rigetto della Questura costituisce un atto amministrativo di carattere individuale soggetto al sindacato del Tribunale Amministrativo secondo le regole ordinarie del processo amministrativo. La carenza di interesse a ricorrere è disciplinata dall'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice del Processo Amministrativo, il quale consente al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile un ricorso qualora venga meno l'interesse alla decisione della controversia. Tale principio opera anche quando sopravviene un evento che modifica la situazione originaria, rendendo priva di utilità pratica la statuizione richiesta.

La questione giuridica

La questione centrale era se la ricorrente potesse ancora vantare un interesse giuridicamente rilevante alla decisione sul ricorso, nonostante aver ottenuto nel frattempo un permesso di soggiorno per protezione speciale anziché il permesso per lavoro. Infatti, sebbene il nuovo titolo non costituisse la forma specifica richiesta ab initio, il fatto che la ricorrente fosse già abilitata a soggiornare legalmente nel territorio italiano poteva far venire meno la necessità pratica e giuridica di ottenere una pronuncia sulla domanda originaria. La questione toccava il delicato equilibrio tra l'esigenza di provvedere sui ricorsi legittimamente proposti e il principio di economia processuale che vieta ai giudici di emettere pronunce prive di effetti concreti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha osservato anzitutto che la documentazione prodotta non comprovava l'avvenuto rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quello originariamente richiesto dalla ricorrente. Tuttavia, dalle stesse documentazioni risultava che la ricorrente possedeva un valido titolo di soggiorno ottenuto per protezione speciale, a diverso fondamento giuridico. Il collegio ha ritenuto che, sebbene la pretesa della ricorrente non fosse stata soddisfatta nella forma specifica desiderata, ovvero con l'ottenimento del permesso per lavoro, era comunque venuta meno una circostanza determinante: l'interesse concreto e attuale a ottenere una decisione di merito. Infatti, lo scopo ultimo della ricorrente era quello di ottenere un titolo di soggiorno valido per permanere legalmente in Italia, obiettivo che era stato raggiunto per altra via, attraverso il permesso per protezione speciale. La sentenza ricorda che la carenza sopravvenuta di interesse è causa di improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa originaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando l'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice del Processo Amministrativo. Le spese della lite sono state compensate integralmente tra le parti, secondo il principio che quando la lite termina per improcedibilità per motivi non imputabili ad alcuna parte, la compensazione è la soluzione più equa. La sentenza è stata ordinata di esecuzione dall'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela della sua dignità e dei diritti personali, secondo il decreto legislativo n. 196 del 2003 e il Regolamento GDPR.

Massima

Un ricorso amministrativo diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, pur non ottenendo il titolo di soggiorno specificamente richiesto, acquista nel corso del procedimento un diverso titolo che soddisfa comunque la necessità sottesa alla pretesa originaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura di Milano, prot. n.19394/2017 Imm., del 12 Dicembre 2017, notificato il 07.05.2019, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di Milano il 03.11.2015 e scaduto il 02.11.2016.
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con nota depositata in prossimità della odierna udienza di trattazione la ricorrente rappresentava di avere ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale e, indi, ad altro titolo rispetto a quello in allora richiesto, e negato, per motivi di lavoro.
Dalla documentazione prodotta non è dato evincere l’avvenuto rilascio del permesso richiesto ab initio dalla ricorrente che, anzi, risulta abilitato alla permanenza nel territorio in forza di titolo rilasciato per altre ragioni.
In tale contesto, pur non potendosi ritenere soddisfatta per così dire “in forma specifica” la pretesa vantata dalla ricorrente, resta fermo che egli non è più portatrice di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, avendo già ottenuto un titolo di soggiorno.
Sulla base degli elementi suindicati, questo TAR deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le peculiari modalità di definizione della lite conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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