Sentenza n. 202302096/2023
3a - Ambiente - Autorizzazione Unica Ambientale - Limitazioni/prescrizioni
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Brianzadiesel S.r.l., una società operante nel settore delle attività produttive, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per impugnare una serie di provvedimenti e atti amministrativi emanati dal Comune di Inverigo e dalla Provincia di Como in materia di autorizzazioni ambientali. Nello specifico, la ricorrente ha contestato sia i pareri comunali precedenti sia l'autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata in via definitiva dallo Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata tra i Comuni di Mariano Comense, Inverigo e Figino Serenza, oltre all'AUA della Provincia di Como e al verbale della Conferenza di Servizi. La controversia tocca molteplici aspetti procedurali della formazione degli atti amministrativi in materia ambientale, con particolare riguardo alle modalità di accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente durante il procedimento autorizzativo.
Il quadro normativo
La materia delle autorizzazioni uniche ambientali è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e dalle relative normative regionali della Lombardia, che prevedono un procedimento di rilascio unitario per le attività produttive assoggettate a controllo ambientale. Le Conferenze di Servizi costituiscono il luogo dove amministrazioni diverse si coordinano per esprimere i propri pareri, secondo quanto disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo. I Comuni intervengono nella procedura di valutazione ambientale con funzioni consultive e condizionanti, poiché la realtizzazione dell'impianto interessa il territorio locale. La Provincia, quale ente sovraordinato, esercita funzioni di coordinamento e, in alcuni casi, di pronuncia definitiva sulle autorizzazioni ambientali secondo le competenze stabilite dagli atti normativi regionali.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimazione della ricorrente a impugnare una serie di provvedimenti ormai acquisiti e la sussistenza dei presupposti procedurali per la proposizione del ricorso dopo il lasso di tempo trascorso dall'emanazione degli atti. La sentenza rivela una questione rilevante di procedura amministrativa: se cioè una parte privata possa validamente ricorrere contro una catena di atti amministrativi (pareri, note, verbali di conferenze di servizi) che hanno preceduto e integrato un provvedimento ormai pienamente acquisito. Il giudice amministrativo ha dovuto verificare se gli atti intermedi fossero ancora autonomamente impugnabili ovvero se la loro contestazione fosse assorbita dall'impugnazione dell'atto finale esecutivo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale, nella valutazione dei presupposti di ricevibilità del ricorso, ha riscontrato l'assenza dei requisiti procedurali necessari per la prosecuzione della causa, conducendo a una dichiarazione di inammissibilità già in via preliminare. L'esame della vicenda procediminale evidenzia come la ricorrente si sia trovata nella condizione di non potere più validamente impugnare atti che, per loro natura, appartengono a un procedimento ormai cristallizzato e concluso con emanazione dell'AUA definitiva. Il collegio giudicante ha considerato che la mancanza di una legittimazione attuale a ricorrere o l'assenza di condizioni procedurali essenziali rendevano il ricorso non idoneo a produrre gli effetti richiesti. La sentenza rivela dunque un approccio rigoroso al rispetto dei termini procedurali e della tempestività del ricorso, quali baluardi del diritto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile nella sua interezza, annullando così lo stesso secondo il suo ordine cronologico e procedurale, senza giungere all'esame del merito delle questioni sollevate dalla ricorrente circa la legittimità sostanziale degli atti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo quanto disposto in caso di ricorsi che non abbiano fondamenti procedurali idonei. Inoltre, il Tribunale ha disposto che i motivi aggiunti impropri presentati dalla ricorrente in data 4 luglio 2023 venissero incardinati nel registro generale ricorsi con autonoma numerazione, segnalando così una disconformità nella presentazione della documentazione.
Massima
Quando gli atti di un procedimento amministrativo si sono consolidati in un provvedimento finale legittimamente emesso, non è più possibile contestare separatamente i pareri, i verbali e le note intermedie che lo hanno preceduto se la loro impugnazione esula dalla tempestività ordinaria e dalla configurazione corretta della legittimazione a ricorrere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del parere del Comune di Inverigo in data 22.11.2018; - del parere del Comune di Inverigo in data 13.10.2016; - nei limiti di cui ai motivi di ricorso, * della autorizzazione unica ambientale rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma associata tra i Comuni di Mariano Comense, Inverigo e Figino Serenza, prot. AP670-362/2016 in data 19.04.2019, trasmessa a mezzo PEC in data 30.04.2019; * della autorizzazione unica ambientale adottata dalla Provincia di Como, prot. n. 201/AUA del 29.03.2019 prot. 12515, trasmessa a mezzo PEC in data 30.04.2019; * della nota della Provincia di Como prot. n. 31971 in data 25.10.2018 nella parte in cui ha accolto solo in parte le osservazioni presentate dalla ricorrente; * del verbale della seduta della Conferenza di Servizi in data 19.07.2018; - di tutti gli atti del procedimento, nonché di quelli presupposti e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Brianzadiesel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Inverigo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Inverigo e della Provincia di Como; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Manda alla Segreteria affinchè l’atto recante motivi aggiunti impropri, depositato in data 4 luglio 2023, venga incardinato nel registro generale ricorsi con autonoma numerazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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