Sentenza n. 202300209/2023
3i/p - Immigrazione - Istanza Misure Di Accoglienza - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, la cui identità è protetta dall'oscuramento delle generalità, ha presentato ricorso presso il TAR Lombardia contro la Prefettura di Milano per contestare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione. Il ricorrente aveva inviato tre successive istanze via PEC alla Prefettura, precisamente il 24 maggio 2022, il 4 luglio 2022 e il 14 ottobre 2022, al fine di ottenere l'accesso alle misure di accoglienza, ma non aveva ricevuto alcuna risposta né decisione espressa, neanche sotto forma di diniego. La questione attiene al diritto di accesso a misure di accoglienza, probabilmente destinate a persone in condizione di vulnerabilità, quali richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo o migranti in situazioni di particular bisogno. Il protrarsi del silenzio amministrativo per mesi, dalla prima richiesta di maggio fino alla pronuncia di gennaio 2023, ha costituito il fondamento del ricorso e la violazione denunciata dal ricorrente come illegittima.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo italiano, governato dal principio generale di trasparenza e responsabilità dell'amministrazione pubblica, nonché dal dovere di provvedere tempestivamente sui ricorsi e sulle istanze dei cittadini. Il giudice ha fatto specifico riferimento agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi alla protezione dei dati personali e dei diritti della personalità. Più in generale, il silenzio amministrativo costituisce un vizio di illegittimità riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa quando l'amministrazione non adempie al suo dovere di rispondere entro i termini di legge, privando il cittadino di una decisione provvedimentale espressa. La disciplina dell'accoglienza e delle misure di sostegno per persone vulnerabili appartiene alle competenze della Prefettura, la quale è tenuta a pronunciarsi sui ricorsi e sulle istanze che le vengono sottoposte.
La questione giuridica
Il punto di diritto cruciale riguardava la configurazione e le conseguenze del silenzio amministrativo protratto della Prefettura sulle istanze di accesso alle misure di accoglienza. Era controverso se il mancato riscontro a tre richieste successive, persistente per oltre sei mesi, costituisse effettivamente un vizio di illegittimità tale da consentire al giudice amministrativo di intervenire e di obbligare l'amministrazione a provvedere. La questione toccava il fondamentale diritto alla conoscibilità della decisione amministrativa e al principio di trasparenza: un'amministrazione non può rimanere indefinitamente silente e privare un cittadino di una risposta ufficiale, sia essa di accoglimento o di rigetto della sua istanza, poiché il silenzio priva il ricorrente del diritto di ricevere una motivazione e di avere chiarezza sulla propria posizione. La rilevanza della questione era amplificata dal carattere vulnerabile del ricorrente, presumibilmente un migrante richiedente protezione, cui spetta una tutela qualificata da parte dello Stato.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto che la Prefettura di Milano fosse obbligata a rispondere alle istanze presentate, specialmente quando ripetute in successive comunicazioni via PEC. Il collegio giudicante ha accolto la denuncia di silenzio amministrativo illegittimo, considerando che il protrarsi dell'inerzia amministrativa per oltre sei mesi non poteva essere tollerato dal nostro ordinamento giuridico. Il giudice ha riconosciuto che l'amministrazione ha il dovere non solo di decidere, ma anche di comunicare espressamente la propria decisione, che essa sia positiva o negativa, motivandola adeguatamente. L'oscuramento delle generalità del ricorrente nel provvedimento dimostra la consapevolezza del giudice riguardo alla vulnerabilità della parte e alla necessità di proteggere i suoi dati personali secondo le normative sulla privacy e la dignità della persona. Pertanto, il colleggio ha statuito che il silenzio costituiva un vizio di illegittimità manifesto e insanabile, giustificando pienamente l'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto integralmente il ricorso presentato dal ricorrente. Ha dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sulle tre richieste di accesso alle misure di accoglienza. Ha ordinato all'amministrazione di provvedere tempestivamente su tali istanze adottando un provvedimento espresso e motivato, così compiendo il suo obbligo legale. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali, riflettendo la natura della controversia incentrata su un vizio procedimentale della pubblica amministrazione. Il dispositivo ha altresì stabilito che la sentenza debba essere eseguita dall'autorità amministrativa, conferendo al provvedimento giudiziario carattere vincolante e obbligatorio per la Prefettura.
Massima
L'amministrazione pubblica non può rimanere indefinitamente silente su istanze legittime di cittadini, in particolare quando riguardano diritti fondamentali quali l'accesso a misure di accoglienza per persone vulnerabili, e il silenzio protratto costituisce vizio di illegittimità che obbliga il giudice amministrativo ad accertarne l'ingiustizia e a condannare l'amministrazione a provvedere con atto espresso. Testo integrale completo della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, pronunciato il 17 gennaio 2023 dai magistrati Marco Bignami Presidente, Stefano Celeste Cozzi Consigliere Estensore, Roberto Lombardi Consigliere. Ricorso numero 3075 del 2022 proposto da un ricorrente persona fisico, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Moretti con domicilio presso suo studio in Milano, Piazza Sant'Agostino numero 24, contro il Ministero dell'Interno nella persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Ritenuto che il ricorrente ha presentato tre richieste via PEC alla Prefettura di Milano rispettivamente in data 24 maggio 2022, 4 luglio 2022 e 14 ottobre 2022, riguardanti il diritto di accesso alle misure di accoglienza, alle quali l'amministrazione ha fatto seguito il silenzio per un periodo protratto, non fornendo alcuna risposta espressa né provvedimento motivato, in violazione del principio di trasparenza amministrativa e del dovere dell'amministrazione di provvedere tempestivamente. Ritenuto che il silenzio dell'amministrazione pubblica sulle istanze presentate da un cittadino costituisce vizio di illegittimità grave poiché priva il cittadino del diritto alla conoscibilità della decisione amministrativa e del diritto a ricevere una motivazione, elemento essenziale nel nostro ordinamento giuridico. Ritenuto che sussistano i presupposti per la tutela dei diritti della dignità della parte interessata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, ordinando l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso proposto dal ricorrente per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sulle richieste di accesso alle misure di accoglienza e per la condanna dell'amministrazione a provvedere su tali istanze con un provvedimento espresso. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Le spese processuali sono compensate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sulle richieste di accesso alle misure di accoglienza, di cui alle comunicazioni via PEC del 24 maggio 2022, del 4 luglio 2022 e del 14 ottobre 2022; nonché per la condanna dell’amministrazione a provvedere su tali istanze con un provvedimento espresso. sul ricorso numero di registro generale 3075 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Sant’Agostino, n. 24; MINISTERO DELL'INTERNO-U.T.G. Prefettura di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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