Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202302088/2023

3l - Pubblico Impiego - Determinazione Di Modifica Dotazione Organica Del Personale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Luisa Spinelli ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Carate Brianza riguardanti l'organizzazione del personale, la dotazione organica e i conseguenti trattamenti economici. Il primo ricorso è stato depositato nel 2020 contro la Determinazione del Responsabile di Settore affari generali e finanziario numero 406 del 10 luglio 2020, che modificava la dotazione organica del personale, nonché contro due deliberazioni della Giunta Comunale numeri 37 e 77 rispettivamente del marzo e giugno 2020 che disciplinavano il programma del fabbisogno di personale e il piano assunzioni per il triennio 2020-2022. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha presentato ulteriori motivi aggiunti in più occasioni, contestando anche un decreto del Sindaco di attribuzione di incarico come Responsabile del Settore Istruzione Cultura a Raffaella Mariani e varie determinazioni relative alla liquidazione dei compensi per performance, indennità e retribuzioni di risultato, nonché deliberazioni riguardanti l'aggiornamento dei profili professionali. Si tratta quindi di una controversia complessa e stratificata nel tempo che ha riguardato aspetti organizzativi e retributivi della pubblica amministrazione comunale nel periodo 2020-2023.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina dell'organizzazione del personale della pubblica amministrazione locale, regolata principalmente dal decreto legislativo numero 267 del 2000, che contiene il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'articolo 91 che prevede i procedimenti per la determinazione della dotazione organica dei Comuni. La questione cruciale sottesa al giudizio riguardava tuttavia un problema di natura procedurale e giurisdizionale fondamentale: se cioè il giudice amministrativo fosse competente a conoscere di controversie vertenti su atti e provvedimenti riguardanti l'organizzazione del personale, la dotazione organica e i relativi aspetti retributivi di un ente locale. La materia si colloca al confine tra il diritto amministrativo, che disciplina l'azione della pubblica amministrazione e l'adozione dei suoi atti, e il diritto del lavoro, che regola i rapporti di lavoro e le controversie tra datori di lavoro e lavoratori.

La questione giuridica

Il nodo giuridico fondamentale della controversia riguardava la competenza giurisdizionale ratione materiae: spettava cioè al giudice amministrativo oppure al giudice ordinario decidere su ricorsi concernenti la dotazione organica, i provvedimenti di organizzazione del personale e i conseguenti trattamenti retributivi e di carriera di un Comune. Sebbene i provvedimenti impugnati provenissero formalmente da una pubblica amministrazione, la controversia presentava caratteri e profili marcatamente civilistici e lavoristici, attinenti ai diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dalla regolazione delle condizioni economiche e normative del personale dipendente. Si trattava quindi di stabilire se simili questioni dovessero considerarsi materia propria dell'amministrazione giudiziale ovvero della giurisdizione ordinaria civile.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, il giudice ha condotto una valutazione di ricevibilità e ammissibilità del ricorso focalizzata sulla questione giurisdizionale. Il collegio ha proceduto a un'analisi della natura della controversia e dei provvedimenti impugnati, concludendo che la materia non rientrava nella competenza propria del giudice amministrativo. La valutazione è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal Codice del processo amministrativo, in particolare l'articolo 11 che disciplina il trasferimento della causa al giudice ordinario quando il TAR rileva di non avere giurisdizione. Il giudice ha ritenuto che le questioni relative all'organizzazione del personale, alla definizione della dotazione organica e ai connessi profili retributivi e di carriera dovessero essere qualificate come controversie di diritto del lavoro e diritto civile, piuttosto che come questioni di diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e tutti i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale competente a cognoscere della controversia e davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto nel rispetto dei termini di legge. Ha inoltre compensato tra le parti le spese della lite, stabilendo una distribuzione paritaria dei costi processuali. La sentenza ha effetto di definizione della causa innanzi al TAR, con rinvio implicito della controversia al foro civile ordinario ove la ricorrente potrà riproporre le proprie pretese con i medesimi mezzi di ricorso.

Massima

La giurisdizione del giudice amministrativo non sussiste per le controversie riguardanti l'organizzazione del personale, la dotazione organica e i trattamenti retributivi di un ente locale, materie che rientrano nella competenza del giudice ordinario essendo disciplinate da regole di diritto del lavoro e diritto civile piuttosto che di diritto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Responsabile di Settore – settore affari generali e finanziario – n. generale 406 del 10/07/2020, pubblicata all’Albo Pretorio dal 13/07/2020 ed avente ad oggetto “modifica dotazione organica del personale – provvedimenti conseguenti”;
- delle deliberazioni di Giunta Comunale n.37 del 04.03.2020 a oggetto “dotazione organica, programma del fabbisogno di personale e del piano assunzioni triennio 2020-2022 (ex art. 91 d.lgs. 267/2000) – modifica e ulteriori provvedimenti.”; e n.77 del 19.06.2020 a oggetto: “dotazione organica, programma fabbisogno di personale e piano assunzioni Triennio 2020-2022 (ex art. 91 d.lgs. 267/2000) – modifica e ulteriori provvedimenti giugno 2020”;
- di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spinelli Luisa il 23/3/2021:
- del Decreto del Sindaco nr. 11 rubricato “Attribuzione di incarico di Responsabile del Settore Istruzione Cultura alla Dott.ssa Raffaella Mariani dal 01.07.2020 al 30.06.2021”, trasmesso a parte
ricorrente con pec in data 26.01.2021 dopo la notifica, all’Ente, della Sentenza n. 156/2021, pubblicata in data 18.01.2021 e resa in esito al Giudizio R.G. n. 156/2021;
- delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 37 del 04.03.2020 a oggetto “dotazione organica, programma del fabbisogno di personale e del piano assunzioni triennio 2020-2022 (ex art. 91 d.lgs. 267/2000) – modifica e ulteriori provvedimenti.”; e n. 77 del 19.06.2020 a oggetto: “dotazione organica, programma fabbisogno di personale e piano assunzioni triennio 2020- 2022 (ex art. 91 d.lgs. 267/2000) – modifica e ulteriori provvedimenti giugno 2020”;
- di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spinelli Luisa il 13/6/2022:
- della Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario, N. generale 242 del 14/04/2022 avente ad oggetto “liquidazione al personale dipendente del compenso per la performance individuale, dell’indennità per il maneggio valori e dell’indennità per particolari responsabilità – anno 2021”;
- della Determinazione del Responsabile di Settore Affari Generali e Finanziario, N. generale 227 del 12/04/2022, avente ad oggetto “liquidazione retribuzione di risultato anno 2021 ai titolari di posizione organizzativa”;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17.03.2022 ad oggetto “presa d’atto relazione sulla performance 2021”;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
4) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spinelli Luisa il 1/8/2022:
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 26.05.2022, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Carate Brianza in data 30.06.2022, avente ad oggetto “variazioni al piano esecutivo di gestione 2022-2024 – esercizio 2022 – aggiornamento delle risorse assegnate ai responsabili di settore. seconda”;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
5) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spinelli Luisa il 15/5/2023:
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 13.04.2023, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Carate Brianza in data 20.04.2023, avente ad oggetto “aggiornamento dei profili professionali del personale in applicazione del ccnl funzioni locali 2019 – 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022” e relative Tabella A) e B) allegate;
- della Determinazione del Responsabile di Settore n.331 del 21.04.2023 pubblicata nella medesima data ed avente ad oggetto “liquidazione al personale dipendente del compenso per la performance individuale, dell’indennità per il maneggio valori e dell’indennità per specifiche responsabilità – anno 2022”;
- di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
6) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spinelli Luisa il 28/6/2023:
- della Determinazione del Responsabile di Settore N. Generale 433 del 16.05.2023, avente ad oggetto “reinquadramento del personale dipendente e contestuale attribuzione dei nuovi profili professionali sulla base delle previsioni dettate dal ccnl 2019-2021” e relative Tabelle allegate;
- di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luisa Spinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Simone Edoardo Barni, Giusi Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Carate Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Blasi, Roberto Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Rossi in Milano, via Visconti di Modrone n. 38;
Raffaella Mariani, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Carate Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso principale e ricorsi per motivi aggiunti indicati in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed individua, ai sensi dell’art. 11 cpa, nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della controversia e dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nel rispetto dei termini di legge;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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