Sentenza n. 202302063/2023
3b - Paesaggio/circolazione Stradale - Interventi Valorizzazione Del Paesaggio - Percorso Di Collegamento Ciclopedonale - Convenzione - Concessione In Uso Terreno - Inadempimento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Cesano Boscone ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri di Bambini Lattanti e Slattati Onlus per l'inadempimento di obblighi derivanti da una convenzione sottoscritta tra le parti il 3 ottobre 2014. La convenzione riguardava la concessione in uso gratuito di una porzione di terreno di proprietà dell'Istituto ubicato nel territorio comunale di Cesano Boscone, con l'espressa previsione nel suo articolo 8 che il Pio Istituto garantisse il libero accesso pubblico a un collegamento ciclopedonale situato tra la sbarra lungo la via per Cascina Nuova e il cancello di ingresso dal parcheggio di Via Gramsci numero 32, con durata fino all'anno 2045. I lavori di realizzazione della infrastruttura erano stati ultimati il 21 luglio 2016, ma l'Istituto non aveva mai aperto il percorso al pubblico, mantenendo i varchi di accesso chiusi e impedendo così la fruizione della zona come previsto contrattualmente. Il Comune, ritenendo gravemente violato l'obbligo assunto con la convenzione, ha richiesto al giudice amministrativo l'accertamento dell'inadempimento, la condanna in forma specifica alla costituzione del diritto d'uso pubblico e il risarcimento equitativo del danno arrecato dalla prolungata chiusura, verificatasi dal termine dei lavori fino al momento del ricorso.
Il quadro normativo
La controversia sorge dall'interpretazione di una convenzione tra un ente pubblico locale e un'organizzazione nonprofit privata, configurandosi come questione di diritto contrattuale e civile piuttosto che amministrativa. L'obbligazione dedotta in giudizio riguarda l'esecuzione di una prestazione di fare, disciplinata dall'articolo 2932 del codice civile, che consente al creditore di ottenere per via giudiziale l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo quando è ancora possibile. La questione centrale non concerne l'illegittimità o il corretto esercizio di poteri amministrativi, bensì l'adempimento di un rapporto obbligatorio derivante da un contratto di diritto privato, sebbene una delle parti sia un ente pubblico. La rilevanza giuridica della controversia dipende dalla corretta individuazione della natura sostanziale della lite, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa consolidata in tema di giurisdizione.
La questione giuridica
Il fulcro della decisione riguarda l'attribuzione della giurisdizione corretta tra giudice amministrativo e giudice ordinario in una controversia che coinvolge una parte pubblica ma verte su questioni di diritto civile. La questione non era banale, poiché la presenza di un ente pubblico quale ricorrente potrebbe indurre a ritenere la natura amministrativa della lite, tuttavia la vera questione sostanziale riguardava l'esecuzione di obblighi scaturenti da una convenzione di diritto privato. Era necessario stabilire se l'obbligazione del Pio Istituto di garantire l'accesso pubblico al percorso configurasse un dovere amministrativo o un semplice dovere contrattuale di esecuzione di una prestazione di natura civilistica derivante da un rapporto negoziale ordinario.
La motivazione del giudice
Il collegio ha analizzato con attenzione la natura sostanziale della controversia, riconoscendo che pur coinvolgendo una parte pubblica come soggetto ricorrente, la stessa controversia verteva primariamente sull'interpretazione e sull'esecuzione di obblighi di natura contrattuale e civilistica. Il TAR ha osservato che gli obblighi in questione, ovvero la garanzia dell'accesso pubblico a un percorso ciclopedonale sito su proprietà privata dell'Istituto, si configuravano come diritti e doveri di contenuto civilistico, senza che vi fosse profilo alcuno di legittimità amministrativa, di correttezza nell'esercizio di poteri pubblici o di violazione di norme amministrative. Il giudice amministrativo ha ritenuto che il nucleo essenziale della lite non concernesse questioni di legalità amministrativa, ma esclusivamente l'adempimento di un'obbligazione scaturente da un rapporto contrattuale ordinario tra privati, ove una delle parti fosse una persona giuridica di diritto privato organizzata come ente nonprofit. Per questa ragione, il collegio ha concluso che la competenza spettava al giudice ordinario, unico competente a giudicare delle controversie contrattuali di diritto civile, indipendentemente dal fatto che una delle parti sia un ente pubblico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha affermato che la controversia appartiene all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, dinanzi alla quale il Comune di Cesano Boscone dovrà riassumere la causa nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza. Il tribunale ha inoltre compensato equamente tra le parti le spese di giudizio sostenute nel procedimento davanti al TAR, non potendo comunque addossare al ricorrente soccombente i costi della lite promossa erroneamente presso la giurisdizione amministrativa, considerata l'effettiva complessità della questione giurisdizionale.
Massima
In una controversia che coinvolga un ente pubblico locale quale ricorrente ma riguardi l'adempimento di obblighi derivanti da una convenzione di diritto privato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, in quanto il nucleo sostanziale della lite concerne diritti e doveri di natura civilistica contrattuale e non profili di legittimità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento “in via principale, per la declaratoria e l'accertamento del grave inadempimento del Pio Istituto di Maternità e dei ricoveri per i bambini lattanti e slattati Onlus all'obbligo assunto nei confronti del Comune di Cesano Boscone con la sottoscrizione in data 3.10.2014 della Convenzione “per la concessione in uso di una porzione di terreno di proprietà” del medesimo Pio Istituto di garantire a titolo gratuito l'accesso e la fruibilità pubblici, fino al 2045, del percorso di collegamento ciclopedonale sito tra l'attuale sbarra lungo la via per Cascina Nuova e il cancello di ingresso dal parcheggio di Via Gramsci n. 32 (art. 8), cosi come meglio individuato nella planimetria allegata alla stessa Convenzione, nonché per la declaratoria e l'accertamento del diritto del Comune di Cesano Boscone a vedere adempiuta da parte del Pio Istituto di Maternità e dei ricoveri dei bambini lattanti e slattati Onlus l'obbligo nascente dall'art. 8 della Convenzione sopra citata di garantire l'accesso al pubblico fino al 2045 nella zona di collegamento ciclopedonale sita tra l'attuale sbarra lungo la via per Cascina Nuova e il cancello di ingresso dal parcheggio di Via Gramsci n. 32 (art. 8), cosi come meglio individuata nella planimetria allegata alla stessa Convenzione, e, conseguentemente, per la condanna in forma specifica mediante sentenza costituiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. del Pio Istituto di Maternità e dei ricoveri per i bambini lattanti e slattati Onlus all'obbligo di costituire nella zona di collegamento ciclopedonale sita tra l'attuale sbarra lungo la via per Cascina Nuova e il cancello di ingresso dal parcheggio di Via Gramsci n. 32, così come meglio individuata nella planimetria allegata alla Convenzione per la concessione in uso delle aree sopra citata, un diritto d'uso pubblico e/o di pubblico passaggio fino al 2045, ovvero, in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del Comune di Cesano Boscone a veder adempiuto da parte del Pio Istituto di Maternità e dei ricoveri dei bambini lattanti e slattati Onlus l'obbligo nascente dall'art. 8 della Convenzione per la concessione in uso sottoscritta tra le parti in data 3.10.2014, sopra richiamata, di garantire l'accesso e la fruizione al pubblico, fino all'anno 2045, del percorso ciclopedonale di collegamento sito tra l'attuale sbarra lungo la via per Cascina Nuova e il cancello di ingresso dal parcheggio di Via Gramsci n. 32 (art. 8), cosi come meglio individuata nella planimetria allegata alla stessa Convenzione, e per la conseguente condanna del Pio Istituto di Maternità e dei ricoveri per i bambini lattanti e slattati ad adempiere all'obbligo di garantire l'accesso al pubblico del percorso ciclopedonale di collegamento richiamato di cui all'art. 8 della Convenzione per la concessione in uso sottoscritta tra le parti il 3.10.2014, sopra richiamata, nonché, in ogni caso, per il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa cagionato al Comune di Cesano Boscone dalla fine lavori (21.7.2016) e fino alla pubblicazione della sentenza di merito a causa della mancata apertura gratuita al pubblico della zona di collegamento ciclopedonale sita tra l'attuale sbarra lungo la via per Cascina Nuova e il cancello di ingresso dal parcheggio di Via Gramsci n. 32, così come meglio individuato nella planimetria allegata alla Convenzione “per la concessione in uso” di una porzione di terreno di proprietà, sopra citata”. sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2022, proposto da Comune di Cesano Boscone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Antonia Strafezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri di Bambini Lattanti e Slattati Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri di Bambini Lattanti e Slattati Onlus; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria dinanzi alla quale essa dovrà essere riassunta nel termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente sentenza; - compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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