Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202302061/2023

3n - Servizio Sanitario/assistenza Pubblica - Progetto Riabilitativo - Mantenimento Presso Struttura Terapeutica - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento-OMISSIS- del direttore dipartimento PIPSS per il direttore UOC salute Mentale e Dipendenze dell’ Agenzia Tutela della Salute (ATS) Milano – Città metropolitana;
sul ricorso numero di registro generale 2587 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nella sua qualità di tutrice di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi, Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Trebeschi in Brescia, via delle Battaglie n.50;
Ats Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 52;
-OMISSIS- Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ats Citta' Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’atto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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