Sentenza n. 202302059/2023
3b - Beni Culturali - Esportazione Bene Culturale - Avvio Procedimento Dichiarazione Bene Di Interesse Culturale Particolarmente Importante
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto in data 27 maggio 2022 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano – Ufficio Esportazione, con il quale è stata disposta (a) l'inibizione all'utilizzo con ordine di riconsegna dell'«Autocertificazione Arte Contemporanea» prot. n. 8728 del 14 marzo 2022, con codice pratica SUE n. 590255, rilasciata su istanza presentata in data 8 marzo 2022 dalla casa d'aste Dorotheum s.r.l. di Bolzano, per conto della signora Adriana Cati di Varese; (b) con contestuale comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente al dipinto di Renato Guttuso (1911-1987), Passeggiata in giardino a Velate, realizzato nel 1983, olio su tela di cm 121 x 149; - dell'ordine di immediato rimpatrio del suddetto dipinto, in data 30 maggio 2022, 20505-P, del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sevizio IV; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13/12/2022, per l’annullamento: - del decreto emesso in data 26 settembre 2022 dal Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, con il quale il Dipinto è stato dichiarato di interesse storico-relazionale particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera d) e 13, comma 1 del Codice dei Beni Culturali, e come tale sottoposto a tutte le normative in esso contenute. sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Adriana Cati, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calabi, Cristina Riboni e Andrea Buticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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