Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Accolto
Sentenza n. 202302049/2023
3b - Beni Culturali - Dichiarazione Interesse Storico-Artistico - Ricorso Amministrativo - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore per l’annullamento - del Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia prot. 3862 del 16 giugno 2022, notificato in data 22 giugno 2022, con nota prot. 7858 recante dichiarazione di interesse artistico e storico ex artt. 10 comma 3 lett. a) e 13 del d.lgs. 42/04, del bene di proprietà della ricorrente denominato “Casa Reina”, nonché di tutela indiretta sul complesso di immobili denominato “zona di rispetto nei confronti di Casa Reina”; - del Decreto rep. n. 1324 del 10/10/2022 notificato a mezzo p.e.c. in data 10/10/2022 e relativo Verbale n. 1 del 28/09/2022 dei Comitati tecnico-scientifici congiunti, ivi allegato, con il quale il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha respinto il ricorso amministrativo proposto ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 42/04; nonchè, ove occorrer possa, - della Comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), 13 e 14, d.lgs. 42/04 e di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi degli art. 45 e 46 d.lgs. 42/04, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano prot. n. 2367 del 25/02/2022 (doc 3); - nonché, di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi comprese, per quanto occorrer possa, le note del Comune di Melegnano: 28.4.2021 avente a oggetto “ambito di trasformazione corte castellini – richiesta di valutazione per apposizione vincolo ex d.lvo 42/2004”; prot 12859 del 29.4.2021 e prot 12960 del 30.4.2021, con le quali il Comune ha richiesto la valutazione dell’eventuale interesse culturale particolarmente importante per l’immobile denominato ‘Casa Reina’; nonché le non conosciute note Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano (nel seguito anche Soprintendenza o Soprintendenza APAB) 7.6.2022 prot 7100 e 8.9.2022 prot 32699; le non conosciute: nota Segretariato Regionale 9.9.2022 prot 5795; relazione istruttoria Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero 22.9.2022 prot 34322; nota Servizio III, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero 10.10.2022 prot 36560; sul ricorso numero di registro generale 3505 del 2022, proposto da Progetto Cinque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Elisa Bandera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Segretariato Generale, Segretariato Regionale, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, Comitato Tecnico Scientifico per Le Belle Arti, Comitato Tecnico Scientifico per il Paesaggio, Comune di Melegnano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando 1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
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