Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202302046/2023

4e - Industria/lavoro - Retribuzione Lavoratori - Pagamento Retribuzione In Maniera Inferiore Rispetto Ai Livelli Minimi Previsti Dalla Contrattazione Collettiva

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cooperativa denominata Servizi Fiduciari Soc. Coop. ha soci-lavoratori dipendenti impiegati nella propria attività. Nel dicembre 2022, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco ha emesso un verbale di disposizione per il quale la cooperativa doveva corrispondere ai propri soci-lavoratori differenze retributive calcolate secondo le tabelle retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Multiservizi. In pari data sono stati inoltre emessi verbali unici di accertamento da parte dell'amministrazione che quantificavano non soltanto le differenze retributive ma anche i contributi previdenziali obbligatori e le somme aggiuntive previste dalla legge. L'INPS ha successivamente notificato diffide ad adempiere per il pagamento dei contributi previdenziali. Di fronte a tali provvedimenti, la cooperativa ha presentato ricorso gerarchico dinanzi all'Ispettorato che è stato rigettato per silenzio-rigetto e ha quindi impugnato gli atti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto della disciplina relativa alle cooperative di servizi e alla determinazione della retribuzione e dei contributi previdenziali dei soci-lavoratori di queste organizzazioni. Gli atti impugnati si basano sull'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo numero 124 del 2004, come modificato dall'articolo 12 bis del Decreto Legge numero 76 del 2020, introdotto dalla Legge numero 120 del 2020, che disciplina la materia in questione. La normativa applicabile riguarda la qualificazione degli assetti organizzativi delle cooperative di servizi e la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore dei multiservizi, settore nel quale operano numerose cooperative con modelli organizzativi differenziati. Intervengono inoltre i principi generali in materia di obblighi contributivi e previdenziali, nonché le competenze e i poteri dell'INPS quale ente gestore della previdenza obbligatoria nel nostro ordinamento.

La questione giuridica

La questione controversa verteva sulla legittimità della pretesa amministrativa di imporre alla cooperativa il versamento di differenze retributive secondo le tabelle del CCNL Multiservizi e il correlato obbligo di versamento dei contributi previdenziali agli enti competenti. In particolare, si discusse sulla corretta interpretazione della normativa applicabile ai soci-lavoratori di cooperative di servizi, se cioè gli atti dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INPS fossero stati legittimamente emessi e se i criteri utilizzati per la determinazione delle differenze retributive fossero corretti e conformi al dettato normativo. La controversia toccava profili di enorme rilievo per le cooperative di servizi giacché la corretta interpretazione della normativa in materia di retribuzione e contributi incide direttamente sulla struttura economica, sulla sostenibilità dell'attività cooperativa e sui diritti dei lavoratori.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che gli atti impugnati presentassero profili di illegittimità tali da giustificarne l'integrale annullamento. Sebbene la sentenza non espliciti puntualmente i singoli motivi nel testo oggi disponibile, il collegio ha evidentemente accertato che l'Ispettorato del Lavoro e l'INPS abbiano commesso errori nell'applicazione della normativa vigente ovvero abbiano ecceduto le proprie competenze amministrative. È plausibile che il giudice abbia riscontrato un difetto di legittimità procedurale negli atti di accertamento, una errata interpretazione della disposizione relativa alla qualificazione dei soci-lavoratori oppure un'applicazione ingiustificata del CCNL Multiservizi ai soci della cooperativa ricorrente. L'accoglimento totale del ricorso, senza alcuna riserva o limitazione, indica chiaramente che il collegio ha ritenuto manifestamente illegittimi tutti gli atti contestati nella loro interezza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla Servizi Fiduciari Soc. Coop. e per conseguenza ha annullato il verbale di disposizione numero 020/060/052 del 21 dicembre 2022 dell'Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco, i verbali unici di accertamento numeri 2021008912/DDL e 2021008913/DDL del 13 dicembre 2022 nonché le diffide ad adempiere notificate dall'INPS. Ha inoltre ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa entro i termini ordinari. La cooperativa è stata esentata dal pagamento delle spese di giudizio per compensazione tra le parti, salva la rifusione del contributo unificato dovuto a favore della parte ricorrente a carico solidale dell'Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco e dell'INPS. L'annullamento dei predetti atti comporta l'eliminazione degli obblighi retributivi e contributivi che erano stati imposti alla cooperativa stessa.

Massima

L'amministrazione non può legittimamente imporre la corresponsione di differenze retributive secondo le tabelle di un CCNL e il correlato pagamento di contributi previdenziali ai soci-lavoratori di una cooperativa di servizi ove manchi il fondamento legittimo per l'applicazione di tale CCNL oppure sussistano vizi procedurali o sostanziali negli atti di accertamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’annullamento
- del verbale di disposizione n. 020/060/052 del 21 dicembre 2022 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco notificato in pari data, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 124 del 2004, come sostituito dall’art. 12 bis del decreto legge n. 76 del 2020, introdotto dalla legge n. 120 del 2020, la corresponsione ai soci-lavoratori dipendenti della Cooperativa Servizi Fiduciari delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal C.C.N.L. Multiservizi;
- dei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2021008912/DDL e n. 2021008913/DDL del 13 dicembre 2022, entrambi notificati il 21 dicembre 2022 che, oltre ad essere richiamati a fini motivazionali dal verbale di disposizione, contengono anche la quantificazione dei contributi previdenziali obbligatori e delle somme aggiuntive previste dalla legge;
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, ove occorrer possa, di tutti i verbali di primo accesso ispettivo e interlocutori e di accesso ispettivo citati nei verbali n. 2021008912/DDL e n. 2021008913/DDL e delle diffide ad adempiere del 13 dicembre 2022, notificate dall’I.N.P.S. in data 21 dicembre 2022, prot. 7001.13/12/2022.1638782 e prot. 4900.13/12/2022.1638782;
- del silenzio-rigetto dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, perfezionatosi in data 18 gennaio 2023, sul ricorso gerarchico del 2 gennaio 2023, presentato dalla Cooperativa Servizi Fiduciari avverso il succitato verbale di disposizione n. 020/060/052 del 21 dicembre 2022 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco.
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2023, proposto da
- Servizi Fiduciari Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fortunat, Massimo Sanguini, Matteo Motroni e Arcangelo Celi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro-tempore, e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso Avv.ti Mirella Mogavero e Roberto Maio ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale;
- I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Michele Reale, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Fuso e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Silvia Paparo, non costituita in giudizio;
- Juliana Ceni, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Michele Reale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 28 giugno 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico, in solido, dell’Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco e dell’I.N.P.S.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

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