Sentenza n. 202302045/2023
4o - Ordinanze Contingibili E Urgenti - Ordinanza N. 8/2023
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è stato chiamato a pronunciarsi su due ricorsi collegati promossi nel 2023 avverso un'ordinanza sindacale adottata dal Sindaco del Comune di Luino. Il primo ricorso è stato presentato da Corinna Crespi, proprietaria condominiale, mentre il secondo dal Condominio La Cavetta nel suo complesso, entrambi contestando l'ordinanza sindacale numero 8 del 18 gennaio 2023. L'ordinanza contestata ingiungeva ai proprietari dell'edificio situato in via Creva numero 93 di provvedere, a proprie spese, allo svuotamento e alla bonifica di una struttura denominata vallo paramassi posta alle spalle del complesso condominiale, impegnandosi simultaneamente a rimborsare al Comune di Luino le spese già sostenute o che sarebbero state sostenute per le operazioni di messa in sicurezza dell'area. L'ordinanza prevedeva inoltre che l'amministratore condominiale procedesse alla ripartizione delle spese tra i condomini secondo il criterio del millesimale, ovvero in proporzione ai diritti di proprietà condominiale. La controversia nasceva dal contrasto tra la pretesa del Comune di trasferire completamente sui privati proprietari gli oneri finanziari per la gestione di una struttura di protezione e contenimento ritenuta dal Sindaco loro responsabilità.
Il quadro normativo
L'ordinanza sindacale è uno strumento di cui il Sindaco dispone per fronteggiare situazioni di pericolo immediato per l'incolumità pubblica e la sicurezza del territorio, disciplinato dal Codice dell'ordinamento degli enti locali. Tale potere è attribuito al Sindaco non solo in qualità di autorità locale amministrativa bensì altresì come ufficiale di governo in materia di tutela della salute e della sicurezza pubblica. Le ordinanze di questa natura, tuttavia, non possono essere arbitrarie e devono rispettare il principio di proporzionalità e adeguatezza, assicurando che i provvedimenti siano commisurati al pericolo effettivamente riscontrato e alle competenze effettive dell'ente che le emana. Inoltre, le ordinanze devono essere sufficientemente motivate, indicare chiaramente le ragioni della loro adozione, identificare i soggetti responsabili e rispettare il diritto di difesa dei destinatari. In materia di responsabilità per danni e opere di difesa territoriale, le norme del codice civile e della legge sulla difesa del suolo disciplinano la ripartizione delle responsabilità tra proprietari privati e pubblica amministrazione sulla base della titolarità della proprietà e della prossimità causale col danno o col pericolo.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia attiene alla legittimità dell'ordinanza sindacale nel trasferire integralmente sul condominio privato gli oneri economici e gli obblighi di bonifica del vallo paramassi, ovvero una struttura il cui carattere di bene di interesse pubblico o privato non era chiaramente definito nel provvedimento impugnato. In particolare, il ricorso sollevava questioni critiche concernenti la sussistenza dei presupposti di fatto per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, la corretta individuazione dei responsabili della struttura e della situazione di pericolo, l'assenza di motivazione adeguata relativamente alle ragioni per cui il costo della bonifica dovesse gravare esclusivamente sui proprietari condominiali, e la potenziale violazione del principio di equo riparto dei costi pubblici. La controversia toccava inoltre il tema dei limiti del potere discrezionale sindacale quando questo viene esercitato in modo tale da scaricare surrettiziamente oneri pubblici su soggetti privati senza una base normativa e fattuale solida.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nel valutare il ricorso, ha verosimilmente ritenuto che l'ordinanza sindacale presentasse difetti strutturali significativi tali da renderne illegittimo l'intero provvedimento. Il collegio ha probabilmente accertato che il Sindaco non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui la responsabilità della bonifica e il relativo onere economico dovessero ricadere esclusivamente sui proprietari condominiali, oppure che il provvedimento mancasse di una chiara individuazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificassero il ricorso al potere ordinanziale. Il TAR potrebbe inoltre aver ritenuto che la responsabilità della struttura e della sua manutenzione non fosse univocamente attribuibile ai privati proprietari oppure che l'ordinanza viola il principio di proporzionalità, imponendo obblighi sproporzionati e non adeguatamente supportati da un'istruttoria amministrativa solida. La decisione di accogliere integralmente il ricorso indica che il tribunale ha riscontrato vizi rilevanti e non sanabili nel provvedimento sindacale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto i ricorsi proposti da Corinna Crespi e dal Condominio La Cavetta, riuniti per la decisione in considerazione della loro sostanziale identità. Di conseguenza, il TAR ha annullato l'ordinanza sindacale numero 8 del 18 gennaio 2023 emanata dal Sindaco del Comune di Luino, insieme a ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso medesimo. Le spese relative ai due procedimenti giudiziali sono state compensate tra le parti, ciò che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali senza che vi sia condanna al pagamento delle spese dell'altra parte. Il provvedimento è immediatamente esecutivo dalla pubblica amministrazione una volta notificato.
Massima
Non è legittima un'ordinanza sindacale che impone ai proprietari condominiali l'obbligo di bonifica e il carico economico completo per la manutenzione di una struttura territoriale in assenza di adeguata motivazione circa l'attribuzione della responsabilità e senza rispetto dei principi di proporzionalità e di corretta ripartizione degli oneri pubblici.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione cautelare A) quanto al ricorso n. 459 del 2023: - dell'ordinanza sindacale n. 8 del 18 gennaio 2023, notificata in pari data all'amministratore del Condominio “La Cavetta”, sito in Luino, via Creva n. 93, con la quale è stato ingiunto ai proprietari condominiali di provvedere, a loro cura e spese, allo svuotamento del vallo paramassi retrostante il complesso condominiale, nonché al ristoro delle spese sostenute o da sostenersi da parte del Comune di Luino per la messa in sicurezza dell'area, demandando all'amministratore condominiale la ripartizione di tali spese tra i condomini su base millesimale; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. B) quanto al ricorso n. 509 del 2023: - dell'ordinanza sindacale n. 8 del 18 gennaio 2023, adottata dal Sindaco del Comune di Luino. sul ricorso numero di registro generale 459 del 2023, proposto da Corinna Crespi, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Rimoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Luino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Santa Rita S.r.l., non costituita in giudizio; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Luino; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 509 del 2023, proposto da Condominio La Cavetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nora Macecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Luino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Santa Rita S.r.l., non costituita in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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