Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202300203/2023

4a/r - Istanza Accesso Agli Atti - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Supporto Alla Revisione Delle Carrozze

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza trae origine da una controversia insorta nell'ambito di una procedura di appalto indetta da Trenitalia S.p.A., sulla quale la ricorrente Vuolo Taddeo S.r.l. ha esercitato il diritto di accesso agli atti amministrativi. La gara era stata aggiudicata a favore della società Soceb S.r.l., la quale ha successivamente presentato una dichiarazione in cui negava l'autorizzazione all'accesso ai documenti tecnici e alle relazioni presentate nel corso della procedura, adducendo che tali atti erano protetti da segreti tecnico-commerciali. Trenitalia, in conseguenza di tale dichiarazione, ha formalmente comunicato alla ricorrente mediante provvedimento del 26 settembre 2022 (prot. n. TRNIT-DT.ABSLD\P\2022\0034632) che l'accesso poteva essere accordato soltanto per una parte limitata della documentazione richiesta, escludendo dunque la totalità dei documenti che Soceb riteneva idonei alla protezione. La ricorrente ha contestato questa decisione con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, dovendosi così dirimere la questione cruciale del bilanciamento tra il diritto fondamentale di accesso agli atti e la protezione degli interessi commerciali delle imprese partecipanti alle procedure di gara.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile alla fattispecie è incentrata sul diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 numero 241, nonché dagli articoli 116 e seguenti del Codice del processo amministrativo. Secondo questa normativa, ogni interessato ha il diritto di accedere agli atti delle amministrazioni pubbliche al fine di verificare l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa. Tuttavia, il diritto di accesso non è assoluto e incontra limiti specifici qualora la documentazione riguardi segreti tecnico-commerciali o industriali, protetti dalla norma esecutiva europea e da quella nazionale. Nel contesto delle procedure di appalto, il legislatore ha voluto contemperare l'esigenza di trasparenza della spesa pubblica con la necessità di proteggere gli interessi commerciali delle imprese, riconoscendo però che tale protezione deve essere esercitata in modo proporzionato e non arbitrario, evitando di negare ingiustificatamente accessi che potrebbero essere essenziali per controllare la corretta gestione della procedura.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia ruotava attorno alla corretta interpretazione dell'istituto del segreto tecnico-commerciale nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e alla determinazione dei criteri secondo i quali l'amministrazione potesse legittimamente accogliere l'istanza di riservatezza avanzata dall'aggiudicataria. In particolare, la questione concerneva se l'amministrazione appaltante fosse vincolata in modo assoluto dalla dichiarazione della ditta aggiudicataria oppure se dovesse effettuare una valutazione autonoma della rilevanza e della proporzionalità della riservatezza invocata. La ricorrente sosteneva che Trenitalia avesse accolto il diniego senza effettuare un'idonea verifica sulla legittimità della riservatezza e senza valutare se l'accesso al materiale tecnico fosse comunque giustificato dal punto di vista del controllo sulla regolarità della gara. Si trattava quindi di una questione di equilibrio tra due diritti costituzionalmente rilevanti: il diritto di trasparenza e di partecipazione consapevole alle procedure pubbliche, da un lato, e il diritto della proprietà intellettuale e della riservatezza commerciale dall'altro.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che l'amministrazione non può limitarsi a recepire passivamente la dichiarazione di riservatezza formulata dall'aggiudicataria, bensì deve svolgere una valutazione autonoma e critica circa la concreta sussistenza dei presupposti che legittimano l'invocazione del segreto tecnico-commerciale. Il giudice ha considerato che il diritto di accesso agli atti nelle procedure di gara riveste importanza strategica, poiché consente agli interessati esclusi di controllare la corretta applicazione della normativa in materia di appalti e di verificare l'assenza di irregolarità nella fase di valutazione delle offerte. Il collegio ha ritenuto che, sebbene il segreto tecnico-commerciale costituisca un'eccezione legittima al diritto di accesso, tale eccezione non può essere invocata in via generale e indiscriminata, ma deve essere supportata da idonei elementi fattuali che dimostrino come la diffusione di specifici documenti comporterebbe un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi commerciali della ditta. Infine, il TAR ha evidenziato che la ricorrente, in qualità di concorrente esclusa dalla gara, aveva un interesse legittimo particolarmente intenso a verificare la regolarità della procedura, interesse che non poteva essere sacrificato in modo assoluto dall'invocazione generica di protezione commerciale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Vuolo Taddeo S.r.l. e ha dichiarato il diritto della medesima società ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione di cui essa aveva richiesto l'accesso, ossia alle relazioni tecniche presentate, alle risposte a richieste di giustificativi, alle integrazioni e ai relativi allegati. Di conseguenza, il giudice ha ordinato a Trenitalia S.p.A. di procedere all'esibizione della documentazione in questione. Inoltre, il TAR ha condannato Trenitalia al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in duemila euro a favore della ricorrente, oltre alle spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione appaltante è tenuta a valutare autonomamente e criticamente la legittimità dell'invocazione del segreto tecnico-commerciale da parte dell'aggiudicataria, non potendo limitarsi a recepire passivamente la dichiarazione di riservatezza, qualora il diritto di accesso sia esercitato da un concorrente escluso con interesse legittimo al controllo della regolarità della procedura di gara.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego parziale prot. n. TRNIT-DT.ABSLD\P\2022\0034632 del 26 settembre 2022 con cui Trenitalia S.p.A. ha reso noto che “l’impresa Soceb S.r.l., aggiudicataria dell’appalto in oggetto, in data 26/09/2022 ha dichiarato di non autorizzare l’accesso agli atti delle relazioni tecniche presentate, risposte a richiesta di giustificativi, integrazioni e relativi allegati, documentazione presentata a seguito di aggiudicazione, in quanto le medesime sono coperte da segreti tecnico-commerciali …”, così consentendo l’accesso a una limitata parte degli atti e dei documenti di gara richiesti dalla ricorrente con istanza del 14 settembre 2022;
- nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione di cui sopra, con conseguente ordine all’Ente intimato di esibizione della stessa.
sul ricorso numero di registro generale 2857 del 2022, proposto da
- Vuolo Taddeo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferdinando Pinto e Raffaele Balestrieri e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Santamaria e Antonello Martinez ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Archimede n. 56;
- Soceb S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 18 gennaio 2023, il consigliere Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, la domanda di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. formulata dalla ricorrente Vuolo Taddeo S.r.l.
Condanna Trenitalia S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Vuolo Taddeo S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese e oneri generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente e a carico di Trenitalia S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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