Sentenza n. 202302014/2023
4h - Polizia - Tfs - 6 Scatti Stipendiali - Mancato Computo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Emanuele D'Amore, un lavoratore della pubblica amministrazione, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare il calcolo del suo Trattamento di Fine Servizio. Il ricorrente sosteneva di avere diritto a percepire il beneficio economico costituito da sei scatti stipendiali disciplinati dall'articolo 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987, numero 387, e che tali scatti dovevano essere necessariamente inclusi nella base di calcolo del TFS. L'INPS e il Ministero dell'Interno, convenuti in giudizio, avevano invece proceduto alla liquidazione del TFS senza comprendere questi importi nella relativa base di calcolo. La controversia riguarda quindi se gli importi erogati a titolo di scatti stipendiali, per la loro natura di compensi effettivamente percepiti durante il rapporto di lavoro, debbano essere computati al momento della determinazione dell'ammontare dovuto al termine della prestazione lavorativa.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema di retribuzione del personale della pubblica amministrazione, disciplinato da varie disposizioni di legge che includono il Decreto Legge 387 del 1987. In particolare, l'articolo 6 bis di tale decreto prevede l'erogazione di sei scatti stipendiali a favore del personale interessato. Il Trattamento di Fine Servizio rappresenta una obbligazione legale che sorge al termine del rapporto lavorativo e la cui determinazione deve avvenire secondo il principio generale per cui la base di calcolo comprende tutti i compensi e gli emolumenti che il dipendente ha effettivamente percepito durante il servizio. La normativa ordinaria sulla previdenza e sulla determinazione dei trattamenti di fine rapporto prevede che nella base imponibile debbano essere computati tutti gli stipendi e i compensi accessori realmente erogati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e dalla jurisprudenza amministrativa consolidata.
La questione giuridica
Il punto centrale controverso è se gli importi corrisposti a titolo di scatti stipendiali ai sensi dell'articolo 6 bis del D.L. 387/1987 debbano essere necessariamente inclusi nella base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio, oppure se la loro natura di benefici eccezionali o temporanei li escluda dal computo. La questione rappresenta un tema di diretta applicazione della normativa sulla retribuzione del pubblico impiego e incide significativamente sull'ammontare del TFS dovuto al lavoratore al termine del servizio. La corretta interpretazione della disposizione normativa riveste particolare rilevanza poiché comporta conseguenze economiche sostanziali per il lavoratore e determina l'esatto ambito di applicazione della normativa tributaria e previdenziale sul fine rapporto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che gli scatti stipendiali previsti dall'articolo 6 bis del D.L. 387/1987 costituiscono compensi effettivamente erogati al dipendente durante il periodo di servizio e pertanto devono essere computati nella base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio. Il collegio ha accolto l'interpretazione secondo cui la determinazione del TFS non può escludere compensi che il lavoratore ha realmente percepito, e che la norma oggetto di contenzioso espressamente prevede l'attribuzione di tali scatti senza alcuna riserva circa la loro esclusione dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto. La logica sottesa alla decisione riposa sul principio fondamentale per cui la base di calcolo deve essere completa e comprensiva di tutti gli emolumenti ricevuti, configurando altrimenti una indebita riduzione del beneficio normalmente dovuto. Il giudice ha considerato che l'amministrazione non disponeva di idoneo fondamento normativo per operare una tale esclusione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie integralmente il ricorso e accerta il diritto del ricorrente Emanuele D'Amore a percepire il beneficio economico relativo ai sei scatti stipendiali di cui all'articolo 6 bis del D.L. 387/1987, con conseguente obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rideterminazione integrale del Trattamento di Fine Servizio includendo nella base di calcolo i compensi in questione. Il TAR condanna l'INPS al pagamento del maggior importo derivante dal corretto computo dei sei scatti stipendiali, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data in cui il pagamento era dovuto sino al momento dell'effettivo soddisfo. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, a significare che nessuna sostiene il carico economico del procedimento. La sentenza è immediatamente eseguibile dalle autorità amministrative e vincola l'INPS a provvedere alla liquidazione integrale entro i termini ordinari.
Massima
La base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio deve necessariamente includere tutti i compensi e gli scatti stipendiali effettivamente erogati al dipendente durante il rapporto di lavoro, senza possibilità per l'amministrazione di operare esclusioni arbitrarie per compensi legalmente attribuiti dalla normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio, previo computo, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis, Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387, e per l'effetto condannare le Amministrazioni intimate al pagamento , in loro favore dei maggiori importi a tale titolo dovutigli, quivi maggiorati di rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo. sul ricorso numero di registro generale 3371 del 2022, proposto da Emanuele D'Amore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33; Inps-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero, Roberto Maio, con domicilio eletto presso lo studio Mirella Mogavero in Milano, via Savarè n. 1; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Territoriale Milano, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps-Istituto Nazionale Previdenza Sociale e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione del TFS mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata; - condanna l’INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a pagare al ricorrente l’importo derivante dal computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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