Sentenza n. 202300201/2023
4a - Affidamenti - Servizi - Affidamento Triennale Servizio Di Pulizia - Lotto N. 4 - Esclusione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Easy Clean G.S. S.r.l. ha partecipato a una procedura di gara indetta dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (Cassa Geometri) per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili di proprietà dell'ente, nello specifico il Lotto 4. Con provvedimento del 5 luglio 2022, il RUP (Responsabile del Procedimento), dott. Nicola Ragondino, ha deciso l'esclusione di Easy Clean dalla procedura di gara. La società ricorrente ha presentato istanza di ritiro in autotutela del suddetto provvedimento, ma la richiesta è stata respinta con nota del 26 luglio 2022. Dinanzi a questo diniego, Easy Clean ha proposto ricorso al TAR Lombardia chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di esclusione e il risarcimento mediante affidamento diretto dell'appalto a suo favore, ovvero in subordine un risarcimento per equivalente economico. Nel corso del procedimento giudiziario, però, è sopravvenuto un evento modificativo della situazione processuale che ha determinato l'orientamento finale della sentenza.
Il quadro normativo
La materia riguarda i contratti pubblici e le procedure di gara per l'affidamento di servizi da parte di soggetti pubblici o ad essi equiparati. Il ricorso è stato proposto secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo, come evidenziato dal riferimento agli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, che disciplinano rispettivamente la ricevibilità e il merito dei ricorsi in materia amministrativa. La competenza è attribuita al TAR Lombardia per ragioni di sede legale dell'ente convenuto. Le questioni controverse attengono al diritto di accesso alle procedure di gara pubbliche e al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nella valutazione delle offerte e nell'eventuale esclusione di candidati.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era la legittimità del provvedimento di esclusione di Easy Clean dalla gara pubblica indetta dalla Cassa Geometri. La ricorrente contestava il provvedimento sostenendo che fosse viziato da illegittimità, presumibilmente per violazione delle norme del bando, violazione di legge, ovvero per eccesso di potere nella valutazione discrezionale operata dall'amministrazione. La questione toccava il diritto della ricorrente a partecipare equamente a una procedura di gara trasparente e conforme alle regole, nonché il diritto al corretto esercizio del potere amministrativo da parte della Cassa Geometri, senza abusi o violazioni procedurali. La complessità risiedeva nel determinare se sussistessero effettivamente i motivi che avevano indotto all'esclusione e se questi fossero stati correttamente valutati secondo i criteri stabiliti dal bando.
La motivazione del giudice
Durante il corso del procedimento dinanzi al TAR, è sopravvenuto un evento fondamentale che ha mutato il quadro della controversia: la procedura di gara è stata conclusa e il contratto d'appalto è stato nel frattempo affidato a un operatore economico diverso da Easy Clean, con conseguente stipulazione del contratto con tale terzo. Questo fatto determina una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente al proseguimento del giudizio per l'annullamento dei provvedimenti. Infatti, se il TAR accogliesse il ricorso e annullasse il provvedimento di esclusione, verrebbe a crearsi una situazione pratica difficile: non sarebbe più possibile affidare il servizio a Easy Clean senza prima risolvere il contratto già stipulato con il concorrente che ha vinto la gara nel frattempo. Pertanto, l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento in via principale viene meno, in quanto non avrebbe conseguenze pratiche significative. Il giudice rileva che l'unica forma di tutela residua possibile è il risarcimento del danno per equivalente economico, da farsi valere attraverso un giudizio separato e autonomo di natura risarcitoria. Su questa base, il collegio giudicante conclude che deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso proposto da Easy Clean improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza non entra nel merito della questione circa la legittimità del provvedimento di esclusione, ma conclude che il procedimento non può proseguire in considerazione dell'impossibilità di conseguire utilmente il risultato processuale invocato. Condanna alle spese compensate, il che significa che le spese processuali rimangono a carico di ciascuna parte per la parte che le ha sostenute, senza condanna di una parte verso l'altra. Il TAR ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Massima
Quando nel corso del giudizio amministrativo per l'annullamento di un provvedimento di esclusione da una gara d'appalto pubblico venga nel frattempo conclusa la procedura con affidamento del contratto a un diverso operatore, sopravviene una carenza di interesse della ricorrente che determina l'improcedibilità del ricorso, salva la facoltà di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno in forma pecuniaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - del provvedimento del 5 luglio 2022, con cui Cassa Geometri, nella persona del RUP, Dott. Nicola Ragondino, ha disposto l'esclusione di Easy Clean G.S. S.r.l. dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli immobili di proprietà dell'ente, con particolare riferimento al Lotto 4; - della nota del 26 luglio 2022, con cui il RUP ha respinto la richiesta di Easy Clean di ritiro in via di autotutela del provvedimento di esclusione; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso; con condanna dell'Ente al risarcimento del danno patito dall'odierna ricorrente: in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente affidamento in suo favore dell'appalto, previa dichiarazione d'inefficacia - e disponibilità al subentro - nel contratto nelle more eventualmente stipulato con altro operatore; ovvero, in subordine, per equivalente economico, con riserva di proposizione della relativa domanda nell'ambito di un autonomo e separato giudizio. sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2022, proposto da Easy Clean G.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Di Deco e Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Fonderico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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