Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202302007/2023

2c - Edilizia - Abusi - Diniego Istanza Di Permesso Di Costruire A Sanatoria - Ordinanza Demolizione E Di Messa In Pristino Dello Stato Dei Luoghi

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE – Unità Interventi Diretti Municipi 5-9 – Ufficio Municipio 8 prot. n. -OMISSIS-del 6 giugno 2022 (-OMISSIS-), recante “Diniego della richiesta di permesso di costruire a sanatoria con opere da eseguirsi a completamento, qualificata di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, presentata in data 14.07.2020 - atti P.G. n. -OMISSIS-/2020 – Pratica n. -OMISSIS-/2020 e dell'ordinanza di messa in pristino ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001”;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusi in quanto occorra
- la nota prot. -OMISSIS- trasmessa dal Comune di Milano – Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE – Unità Interventi Diretti Municipi 5-9 – Ufficio Municipio 8 a mezzo pec in data 11 aprile 2022 e recante comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza di richiesta di permesso di costruire a sanatoria e con opere da eseguirsi a completamento;
- l’istruttoria tecnica negativa del 29 marzo 2022 e il successivo aggiornamento del 20 maggio 2022, richiamate nel provvedimento di diniego e allo stato non conosciute;
per quanto riguarda i primi motivi aggiunti
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere a tutti gli atti e/o documenti e/o informazioni richiesti al Comune di Milano con l'istanza di accesso agli atti del 15 giugno 2022,
nonché per la declaratoria di illegittimità e dunque l'annullamento del silenzio-rigetto opposto
dall’Amministrazione, anche come parzialmente confermato in data 5 settembre 2022;
nonché per la condanna
del Comune di Milano, ex art. 116, comma 2, c.p.a., all’ostensione degli atti e dei documenti richiesti.
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti
per l'annullamento
dell'istruttoria tecnica negativa del 29 marzo 2022 e dell'aggiornamento dell'istruttoria tecnica del 20 maggio 2022, entrambe richiamate nel provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS-del 6 giugno 2022 (-OMISSIS-) impugnato con il ricorso introduttivo;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola e Valeria Gioffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via G. Serbelloni, n. 7;
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati, Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea, Elena Maria Ferradini, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda in materia di accesso agli atti. Per il resto respinge il ricorso e i motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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