Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202300199/2023
4h - Polizia Di Stato - Sanzione Disciplinare - Sospensione Dal Servizio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento N. -OMISSIS-, notificato in data 11 marzo 2021, con cui il Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, comminava a -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, successivo o anche solo connesso a quello impugnato. sul ricorso numero di registro generale 833 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gorgoglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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