Sentenza n. 202301985/2023
3i - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore straniero ha presentato istanza di emersione di lavoro irregolare secondo le procedure previste dalla normativa italiana in materia di immigrazione, con l'obiettivo di ottenere la regolarizzazione della propria posizione lavorativa e il riconoscimento dello stato di lavoratore regolarmente impiegato. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione competente, presumibilmente per mancanza dei requisiti legali richiesti o per violazione delle procedure stabilite dal decreto che disciplina la materia. Il ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al TAR della Lombardia il provvedimento di rigetto, contestando la legittimità dell'atto e rivendicando il diritto di accesso al procedimento di emersione. La controversia si inserisce nel quadro più ampio dei diritti dei migranti e della gestione amministrativa dell'irregolarità lavorativa nel territorio italiano.
Il quadro normativo
La materia dell'emersione di lavoro irregolare è regolata da disposizioni legislative che consentono ai lavoratori stranieri di regolarizzare la propria posizione mediante apposita istanza presentata all'amministrazione competente, solitamente il Ministero del Lavoro. Il procedimento di emersione è disciplinato da decreti legislativi specifici che fissano presupposti sostanziali (quali i tempi di permanenza in Italia, i rapporti di lavoro dichiarati dall'imprenditore, i versamenti contributivi minimi) e procedurali per l'accoglimento dell'istanza. La legge richiede che il datore di lavoro e il lavoratore presentino congiuntamente la richiesta, versando i contributi dovuti secondo aliquote determinate. Il diritto dell'amministrazione di negare l'emersione è circoscritto e sottoposto al controllo della legittimità anche successivamente tramite ricorso giurisdizionale presso i Tribunali Amministrativi Regionali.
La questione giuridica
Il ricorso pone il problema della corretta applicazione delle norme sull'emersione di lavoro irregolare e della legittimità del rigetto dell'istanza da parte dell'amministrazione. La questione centrale riguarda se l'amministrazione ha correttamente valutato i presupposti di legge, se ha acquisito tutti gli elementi documentali necessari, se ha applicato la normativa secondo i canoni dell'interpretazione conforme ai principi del diritto dei migranti e della protezione del lavoro. È inoltre rilevante accertare se il provvedimento di rigetto sia stato adeguatamente motivato e se ricorrano i presupposti legali per il suo mantenimento. La controversia tocca l'equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione e i diritti dei lavoratori migranti nella loro ricerca di regolarità.
La motivazione del giudice
Il TAR della Lombardia ha proceduto all'analisi dei presupposti legali per l'accoglimento dell'istanza di emersione, verificando se il ricorrente potesse vantare il diritto soggettivo all'emersione oppure se ricadesse in un'area discrezionale gestita dall'amministrazione. Nel valutare le prove documentali prodotte dalle parti e gli elementi acquisiti d'ufficio, il collegio ha ritenuto che il rigetto dell'istanza fosse stato adottato in conformità alle disposizioni normative applicabili. Le argomentazioni del ricorrente sulla violazione di procedura o sulla difettosa motivazione del provvedimento sono state esaminate e respinte alla luce dell'interpretazione corretta della norma. Il giudice ha concluso che, sebbene la materia sia sensibile dal profilo dei diritti umani e della tutela del lavoro, l'amministrazione aveva agito in conformità alle disposizioni di legge e aveva esercitato legittimamente il controllo sulla sussistenza dei requisiti.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso promosso dal lavoratore straniero, confermando il rigetto dell'istanza di emersione di lavoro irregolare e la validità del provvedimento amministrativo impugnato. Non risultano specifiche prescrizioni relative alle spese di lite in assenza di informazioni sulla loro distribuzione nel pronunciamento. La decisione non preclude al ricorrente altre azioni amministrative o giurisdizionali qualora sussistessero nuovi presupposti di fatto o interpretazioni giuridiche diverse, ma determina comunque l'esaurimento del giudizio di primo livello per questa controversia.
Massima
L'amministrazione competente in materia di emersione del lavoro irregolare esercita legittimamente il suo potere di rigetto dell'istanza quando constati la mancanza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge, e tale rigetto risulta coperto dalla discrezionalità amministrativa salvo che non sia arbitrario o contrario ai principi europei di tutela dei diritti umani.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L. n. 77/2020, emesso dalla Prefettura di Como – Sportello Unico per l'Immigrazione di Como in data 28/09/2022 e comunicato tramite il portale del Ministero dell'Interno in data 28/09/2022. sul ricorso numero di registro generale 3397 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ammette in via definitiva parte ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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