Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA21 gennaio 2025Accolto

Sentenza n. 202500198/2025

3i - Immigrazione - Rigetto Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona, le cui generalità sono state omesse dal giudice a tutela della dignità e dei diritti personali, ha presentato istanza alla Questura di Monza e Brianza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito di emersione, ovvero nel contesto di regolarizzazione di lavoratori stranieri precedentemente in posizione irregolare. La Questura ha rigettato tale istanza con provvedimento emesso il tre luglio duemila ventidue. Tale diniego è stato notificato alla ricorrente solamente il ventitré aprile duemilaventiquattro, vale a dire quasi due anni dopo l'emissione. Avverso questo provvedimento la persona ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, impugnando il diniego e chiedendone l'annullamento sulla base di presupposti di illegittimità amministrativa.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rientra nella disciplina generale dell'immigrazione in Italia, regolata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, che costituisce il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. In particolare la procedura di emersione, attraverso la quale il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno, rappresenta uno strumento di regolarizzazione straordinaria reso disponibile a lavoratori stranieri che si trovavano in situazione di irregolarità. La Questura, quale autorità competente a livello provinciale, è responsabile dell'istruttoria e della decisione sulle istanze di permesso di soggiorno, dovendo operare nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale che governano l'azione amministrativa. La sentenza richiama inoltre il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e il Regolamento europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, principi fondamentali che devono essere osservati anche nelle procedure di immigrazione.

La questione giuridica

Il ricorso pone in discussione la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura nei confronti della ricorrente. La questione centrale riguarda se il diniego sia stato adottato con il rispetto delle procedure amministrative previste e della normativa sulla emersione, ovvero se sussistessero i presupposti legittimi per rigettare l'istanza. In questa materia il diritto alla migrazione per motivi di lavoro rappresenta un interesse giuridicamente rilevante, sebbene soggetto a limitazioni e alla discrezionalità amministrativa secondo legge. Il giudice amministrativo è dunque chiamato a sindacare il provvedimento verificandone la conformità alle norme sostanziali e procedimentali che lo disciplinano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso della parte, giungendo all'accoglimento della domanda di annullamento. Tale esito comporta che il collegio giudicante ha riconosciuto nel provvedimento della Questura un vizio di illegittimità tale da richiederne l'annullamento. Pur non essendo espressamente articolata nella sentenza la motivazione analitica di tale conclusione, la decisione indica che il diniego presentava profili di contrasto con l'ordinamento giuridico, sia esso relativamente ai presupposti sostanziali per il rigetto, sia nella considerazione dei profili procedimentali o nella corretta interpretazione e applicazione della normativa sull'emersione. L'amministrazione non ha conseguito il contraddittorio necessario o ha applicato in maniera scorretta la disciplina vigente al momento della decisione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha definitivamente accolto il ricorso proposto dalla ricorrente e per l'effetto ha annullato il provvedimento di diniego della Questura. Ha altresì provveduto a compensare fra le parti le spese della lite, il che significa che nessuna delle parti è stata condannata al pagamento dei costi del giudizio. Il giudice ha altresì ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che impone alla Questura di Monza e Brianza di conformarsi al provvedimento giurisdizionale e di procedere conseguentemente al riesame della istanza originaria con presunzione di non illegittimità secondo il pronunciamento del tribunale. La sentenza è stata resa il ventuno gennaio duemilaventcinque.

Massima

Quando la Questura rigetta un'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito di emersione, il relativo provvedimento deve conformarsi alle norme sostanziali e procedimentali vigenti, e qualora il diniego risulti privo di un fondamento legittimo secondo tale disciplina, è soggetto ad annullamento per illegittimità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento n. MBPQ00/2022/11690 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito di emersione, emesso dalla Questura di Monza e Brianza in data 03/07/2022 e notificato in data 23/04/2024;
- per l’annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Questura di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori Avv. Nebuloni in sostituzione dell'avv. Crippa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il diniego impugnato;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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