Sentenza n. 202301969/2023
4n - Opere Pubbliche - Collegamento Autostradale Dalmine-Como-Varese - Valico Del Gaggiolo E Opere Connesse - Dichiarazione Di Pubblica Utilità - Proroga
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Lesmo ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del decreto dell'Amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del gennaio 2023, con il quale è stata concessa la proroga della dichiarazione di pubblica utilità relativa al progetto dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo. Il ricorso contestava altresì gli atti presupposti e strumentali alla decisione impugnata, incluse le richieste di proroga presentate dal concessionario nel settembre 2022 e l'assenso formale della Regione Lombardia del dicembre 2022. A supporto della ricorsa si sono costituiti come convenuti diversi enti pubblici, tra cui la Regione Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le società concessionarie Concessioni Autostradali Lombarde e Autostrada Pedemontana Lombarda, il costruttore Webuild Italia e altri soggetti direttamente interessati al progetto. Si sono inoltre costituiti come intervenienti ad adiuvandum i condomini delle proprietà interessate dal tracciato stradale, che evidentemente avevano interesse diretto nello scioglimento della controversia relativa ai diritti della comunità locale.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto della disciplina delle opere pubbliche di interesse nazionale e della concessione infrastrutturale, dove la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta un presupposto fondamentale per l'acquisizione coattiva dei beni privati necessari alla realizzazione dell'opera stessa. La proroga della dichiarazione di pubblica utilità è disciplinata dal quadro normativo che regola le concessioni autostradali e gli strumenti di pianificazione infrastrutturale nazionale, imponendo specifiche modalità procedurali e di consultazione degli enti territoriali interessati. Le norme applicabili richiedono che i procedimenti amministrativi rispettino principi di trasparenza, partecipazione e corretta istruttoria, nonché il rispetto dei diritti dei soggetti privati potenzialmente espropriati per l'esecuzione dell'opera. La materia risulta inoltre disciplinata dai criteri di valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla proroga rispetto ai diritti e agli interessi delle comunità locali colpite dal provvedimento.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della decisione di prorogare la dichiarazione di pubblica utilità per un progetto infrastrutturale di grande scala, sollevando questioni relative alla correttezza del procedimento amministrativo seguito, all'adeguatezza della motivazione, alla considerazione degli interessi dei comuni e dei proprietari interessati dall'opera. Le prospettive conflittuali contrapponevano l'interesse dello Stato e del concessionario a proseguire con l'infrastruttura strategica contro gli interessi locali alla salvaguardia del territorio e dei diritti proprietari; il giudice amministrativo doveva verificare se l'Amministrazione avesse correttamente bilanciato tali interessi contrapposti e se il procedimento di proroga fosse stato sottoposto a idonee verifiche di legittimità e di merito. La questione implicava inoltre la valutazione della correttezza dei presupposti fattici e normativi che avevano determinato la concessione della proroga da parte della Regione Lombardia e delle autorità competenti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato nel merito le censure mosse dal Comune di Lesmo nei confronti della proroga della dichiarazione di pubblica utilità e ha ritenuto che l'Amministrazione avesse correttamente esercitato i propri poteri discrezionali in conformità alla normativa vigente, senza incidere illegittimamente sui diritti delle comunità locali e dei privati interessati. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato positivamente il percorso procedimentale seguito dalle autorità competenti nella fase di richiesta della proroga, nell'istruttoria e nel rilascio dell'assenso regionale, ravvisando l'osservanza dei parametri di legalità e di corretta amministrazione. Ha inoltre considerato che la proroga della dichiarazione di pubblica utilità trovasse fondamento nei presupposti normativi previsti per le grandi infrastrutture strategiche e rappresentasse un esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa nel bilanciamento degli interessi pubblici preponderanti rispetto agli interessi locali e privatistici. La sentenza ha implicitamente ritenuto che le questioni procedurali, motivative e sostanziali sollevate dal ricorrente non fossero idonee a inficiare la validità del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal Comune di Lesmo per l'annullamento della proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'Autostrada Pedemontana Lombarda e di tutti gli atti ad essa connessi. Ha disposto inoltre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, attenuando in tal modo l'onere economico della soccombenza del ricorrente, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, consentendo in tal modo l'operatività del provvedimento di proroga senza ulteriori impedimenti procedurali. La decisione consente dunque al concessionario di proseguire con il progetto infrastrutturale sulla base della dichiarazione di pubblica utilità prorogata, salvo ulteriori impugnazioni che potessero essere proposte in sede di legittimità dinanzi al Consiglio di Stato.
Massima
La dichiarazione di pubblica utilità per opere infrastrutturali strategiche può essere legittimamente prorogata dall'Amministrazione competente quando il procedimento sia stato sottoposto a idonea istruttoria e quando la decisione risulti adeguatamente motivata in ordine al bilanciamento degli interessi pubblici preponderanti, anche in assenza di specifico consenso degli enti territoriali locali interessati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l'annullamento del decreto dell'Amministratore delegato di Concessioni Autostradali S.p.A., avente ad oggetto “Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (autostrada Pedemontana Lombarda) – Proroga della dichiarazione di pubblica utilità – CUP F11B06000270007”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 19 gennaio 2023, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, inerente, conseguente e comunque connesso tra cui, in particolare: - le note nn. 6456/22 e 6466/22 in data 21.09.2022, con cui il Concessionario ha trasmesso a C.A.L. S.p.A la richiesta di avvio del procedimento di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; - l'istruttoria disposta da C.A.L. S.p.A. a firma del R.U.P. in data 2.12.2022; - la nota del Presidente della Regione Lombardia, 12 dicembre 2022, prot. n. A1202212855, di assenso alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'Infrastruttura. sul ricorso numero di registro generale 554 del 2023 proposto dal Comune di Lesmo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alberto Marcovecchio e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Claudia Maria Cicchetti e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Webuild Italia s.p.a. e Società di Progetto Pedelombarda Nuova s.c.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, non costituito in giudizio; ad adiuvandum: Condominio Dodici, Condominio via Vico 30, Condominio Aquilone e Condominio Vico degli Ulivi in persona degli amministratori pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., della Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., della Webuild Italia s.p.a. e della Società di Progetto Pedelombarda Nuova s.c.p.a.; Visto l’atto di intervento proposto dal Condominio Dodici, dal Condominio Via Vico 30, dal Condominio Aquilone e dal Condominio Vico degli Ulivi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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