Sentenza n. 202500195/2025
3i - Immigrazione - Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno - Inammissibilità - Ricorso Gerarchico - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto straniero ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno presso l'autorità competente (verosimilmente la questura territorialmente competente). Avverso il rigetto o l'inammissibilità di tale istanza, il ricorrente ha proposto impugnazione, successivamente dichiarata inammissibile dall'ufficio amministrativo competente. Insoddisfatto di questo esito, il medesimo ricorrente ha esperito ricorso gerarchico, ritenendo che la precedente decisione fosse illegittima o non correttamente istruita. La controversia si inserisce nel delicato ambito dei diritti migratori e della permanenza legale nel territorio italiano, materia di rilevanza costituzionale e sovranazionale.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno in Italia è contenuta principalmente nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni), oltre a disposizioni regolamentari e direttive europee sulla gestione dei flussi migratori. La giurisdizione amministrativa è disciplinata dal codice del processo amministrativo, che demarca i confini tra la competenza del tribunale amministrativo regionale e le competenze esclusive di altre amministrazioni pubbliche. In particolare, talune decisioni amministrative in materia di permessi di soggiorno possono ricadere al di fuori della giurisdizione del giudice amministrativo quando concernono valutazioni discrezionali allo stato puro o rientrano in competenze esclusive di autorità diverse dal TAR.
La questione giuridica
La questione rilevante era se il ricorso gerarchico proposto dal soggetto straniero rientrasse nella giurisdizione del tribunale amministrativo regionale, oppure se la materia della concessione o negazione del permesso di soggiorno sfuggisse alla cognizione del giudice amministrativo. In particolare, si doveva accertare se l'istanza iniziale rientrasse in una decisione vincolata suscettibile di controllo giurisdizionale oppure in una valutazione puramente discrezionale o riservata a organi amministrativi diversi dal TAR. Il problema era inoltre se l'inammissibilità della precedente istanza costituisse una questione procedimentale sindacabile dal giudice amministrativo o se ricadesse integralmente nella sfera di apprezzamento esclusivo dell'amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che la questione prospettata dal ricorrente, riguardante la concessione del permesso di soggiorno e le relative valutazioni discrezionali sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, non rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo. Tale valutazione si fonda sulla circostanza che le decisioni in materia di permessi di soggiorno, specie quando comportino apprezzamenti sulla situazione personale e sociale del richiedente, costituiscono esercizio di potere amministrativo discretivo che esula dal sindacato del tribunale amministrativo. Il TAR ha inoltre considerato che il ricorso gerarchico proposto non era idoneo a rimediare un difetto di giurisdizione preesistente e che la procedura seguita non poteva trasferire al giudice amministrativo una competenza che fondamentalmente non gli apparteneva. La pronuncia si iscrive nella giurisprudenza che distingue tra vizi procedurali gravi e nel merito amministrativo vero e proprio.
La decisione
Il tribunale amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione e, di conseguenza, ha rigettato il ricorso gerarchico come proposto davanti a un giudice incompetente. Questa decisione implica che il ricorrente non dispone di tutela dinanzi al TAR per la questione dedotta e dovrà eventualmente rivolgersi ai rimedi amministrativi ordinari presso l'amministrazione competente (ricorso amministrativo vero e proprio, istanze di revisione, ecc.) ovvero ad altre sedi giurisdizionali se sussistono violazioni di diritti fondamentali suscettibili di tutela costituzionale.
Massima
La concessione o negazione di permessi di soggiorno basata su valutazioni discrezionali sui presupposti soggettivi e sulla sussistenza dei requisiti personali e sociali del richiedente rientra in materia esclusa dalla giurisdizione del tribunale amministrativo, il quale non può pertanto conoscere di controversie riguardanti il merito di siffatte decisioni amministrative.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto Prot. n. 0032021 emesso in data 13.7.2021, con il quale la Prefettura di Lecco ha respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto Cat. A.12/Immig. Cont. Nr 140/2020 del 25.11.2020, e dello stesso del decreto questorile Cat. A.12/Immig.Cont.Nr 140/2020 del 25.11.2020. sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vendramin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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