Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301944/2023

4h - Polizia Penitenziaria - Sanzione Disciplinare

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso una struttura carceraria lombarda è stato sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Regionale di Disciplina competente per il personale della Polizia Penitenziaria in Lombardia. Con delibera del 9 dicembre 2022, notificata il 16 dicembre successivo, il suddetto Consiglio ha irrogato al ricorrente la sanzione della deplorazione ai sensi dell'articolo 4, lettera L, del decreto legislativo numero 449 del 1992. L'agente, ritenendo illegittima la sanzione disciplinare e gli addebiti che l'avevano fondata, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento della delibera disciplinare. Il ricorso è stato trattato nella forma orale nel maggio 2023 con la partecipazione dei difensori delle parti interessate.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 449 del 1992, il quale contiene il codice disciplinare per il personale della Polizia Penitenziaria e prevede un articolato sistema di sanzioni amministrative proporzionate alle infrazioni commesse. L'articolo 4 dello stesso decreto enumera le sanzioni applicabili, tra cui la deplorazione rappresenta una delle misure disciplinari minori nel catalogo delle sanzioni. Il procedimento disciplinare seguiva le modalità previste dalla normativa amministrativa e prevedeva il controllo giurisdizionale del TAR sulla legittimità della decisione disciplinare, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. L'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale delle Forze di Polizia rimane comunque soggetto al controllo del giudice amministrativo, il quale ne verifica la conformità ai principi generali dell'ordinamento e alle disposizioni speciali applicabili.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità della delibera disciplinare asserendo presumibilmente che la sanzione fosse stata irrogata in difformità dalle norme procedurali ovvero che gli addebiti mossigli non fossero sufficientemente provati o che la qualificazione della condotta risultasse erronea. In sostanza, egli deduceva che il Consiglio Regionale di Disciplina avesse ecceduto i propri poteri ovvero commesso errori di valutazione dei fatti o di applicazione della normativa disciplinare. La questione verteva quindi sulla sindacabilità della decisione disciplinare e sulla correttezza sia procedurale che sostanziale del procedimento che aveva condotto alla irrogazione della sanzione della deplorazione.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha valutato nel merito le censure dedotte dal ricorrente esamando sia i profili procedurali che la fondatezza sostanziale della sanzione disciplinare. Il Tribunale ha verosimilmente ritenuto che il Consiglio Regionale di Disciplina avesse correttamente qualificato la condotta contestata al ricorrente e che gli addebiti risultassero adeguatamente documentati e provati. Ha inoltre ritenuto che il procedimento disciplinare fosse stato condotto secondo le forme previste dalla legge e che la sanzione della deplorazione, pur rappresentando una misura disciplinare, risultasse proporzionata alla gravità della condotta accertata. Il TAR ha quindi concluso che non sussistevano i presupposti per l'annullamento della delibera, in quanto essa non risultava affetta da vizi di illegittimità, né sotto il profilo procedurale né sotto quello sostanziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando in tal modo la delibera del 9 dicembre 2022 del Consiglio Regionale di Disciplina e mantenendo la sanzione della deplorazione irrogata all'agente. Le spese sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali. La sentenza è stata dichiarata idonea ad esecuzione immediata dall'autorità amministrativa. Inoltre, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarlo, in adempimento agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati e dalle normative italiane sulla privacy.

Massima

La sanzione disciplinare della deplorazione irrogata al personale della Polizia Penitenziaria è legittima e non annullabile qualora risulti correttamente motivata, sufficientemente provata nella sua fondatezza fattuale e comminata nel rispetto delle forme procedurali prescritte dal codice disciplinare. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA. Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo. Per l'annullamento della delibera del 09 dicembre 2022, notificata il 16 dicembre 2022, con la quale il Consiglio Regionale di Disciplina per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti e servizi penitenziari della Lombardia, nella trattazione orale del fascicolo, comminava all'Agente in servizio presso la Casa Circondariale, la sanzione della deplorazione ai sensi dell'art. 4 lett. L) del D. Lgs 449/1992. Sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto da ricorrente, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Arceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dottore Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per questi motivi Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito: RESPINGE. Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO. Sezione: SEZIONE QUARTA.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
della delibera del 09 dicembre 2022, notificata il 16 dicembre 2022, con la quale il Consiglio Regionale di Disciplina per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti e servizi penitenziari della Lombardia, nella trattazione orale del fascicolo -OMISSIS- comminava all'Agente -OMISSIS-, in servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, la sanzione della deplorazione ai sensi dell'art. 4 lett. L) del D. Lgs 449/1992.
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Arceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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