Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202301927/2023
2g - Professioni E Mestieri - Intermediari - Abilitazione Al Servizio Telematico Entratel - Revoca
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del 6 giugno 2022 avente ad oggetto " provvedimento di revoca all'abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate poiché ricorrono i presupposti di cui all'art 3 comma 4 del DPR n. 322 e all'art. 8 comma 1 del decreto ministeriale 31 luglio 1988"; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, n. 22; AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che vengono liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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