Sentenza n. 202300192/2023
4h - Polizia - Istanza Assegnazione Temporanea Ex Art. 42-Bis D. Lgs. 151/2001 - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza al Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento di benefici o diritti previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 15 giugno 2001 numero 151, norma che disciplina le disposizioni sulla maternità e sulla paternità. Il Ministero dell'Interno, con provvedimento amministrativo del 18 agosto 2022, ha rigettato l'istanza del ricorrente, negando il riconoscimento delle prerogative rivendicate. Insoddisfatto di questa decisione e ritenendo il rigetto contrario a diritto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, presentando ricorso nel 2022. In fase cautelare, il TAR ha già accolto la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, riconoscendo la sussistenza di un fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il quadro normativo
La controversia trova il suo fondamento normativo nell'articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001, il quale disciplina le modalità e i requisiti per l'accesso a benefici di carattere previdenziale e lavorativo in materia di maternità e paternità. Questo decreto rappresenta la fonte primaria della disciplina dei diritti delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri nel sistema italiano, incidendo profondamente sui diritti della personalità e sugli equilibri tra esigenze familiari ed esigenze lavorative. La sentenza si colloca anche all'interno del quadro più ampio della tutela amministrativa, dove il giudice amministrativo è tenuto a verificare la corretta applicazione della norma sostanziale da parte della pubblica amministrazione, nonché il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità. Applicazione speciale trovano anche le normative sulla protezione dei dati personali, come evidenziato dall'oscuramento dei dati del ricorrente nel dispositivo.
La questione giuridica
La questione centrale in causa concerne la corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 42 bis del D.lgs. 151/2001 e, in particolare, se il Ministero dell'Interno abbia correttamente valutato l'istanza presentata dal ricorrente secondo i criteri e le modalità previste dalla norma. In secondo luogo, si pone il problema della legittimità del rigetto, vale a dire se l'Amministrazione abbia provveduto con le dovute motivazioni e nel rispetto dei principi procedurali fondamentali, oppure se il diniego sia stato viziato da profili di illogicità, carenza di istruttoria ovvero da una errata qualificazione dei fatti rispetto alla fattispecie normativa. La controversia investe inoltre la corretta ripartizione di competenze e la necessità di verificare se il Ministero dell'Interno fosse il soggetto istituzionalmente competente per la valutazione dell'istanza e per l'adozione del provvedimento impugnato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la ricorribilità dell'istanza e gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua cognizione, ha ritenuto fondato il ricorso e ha accertato che il provvedimento di rigetto del 18 agosto 2022 risultasse viziato sotto uno o più profili di illegittimità. La decisione di accoglimento presuppone che il collegio giudicante abbia riconosciuto la sussistenza dei requisiti normativi per il riconoscimento dei benefici ai sensi dell'articolo 42 bis D.lgs. 151/2001 oppure abbia riscontrato che l'Amministrazione non avesse proceduto con la corretta analisi del caso concreto o non avesse fornito una motivazione idonea e congrua. Il TAR ha quindi ritenuto che le ragioni dedotte dal ricorrente nel ricorso fossero fondate e che il provvedimento amministrativo fosse illegittimo, sia per vizi procedurali sia per vizi di merito nell'applicazione della disciplina sostanziale. L'accoglimento del ricorso rappresenta così un riconoscimento della fondatezza delle doglianze formulate dal ricorrente e della inammissibilità della posizione sostenuta dall'Amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta del 18 gennaio 2023, ha accolto il ricorso proposto e ha annullato il provvedimento del Ministero dell'Interno del 18 agosto 2022 che aveva rigettato l'istanza del ricorrente. Con tale annullamento, il ricorrente riacquista il diritto di veder valutata correttamente la sua istanza secondo i criteri di legge, e l'Amministrazione è tenuta a riadottare un nuovo provvedimento in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, salvo l'onere del contributo unificato che rimane a carico del ricorrente secondo la disciplina generale. Il TAR ha ordinato altresì che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, precetto di esecuzione che vincola l'Amministrazione al rispetto immediato della decisione giurisdizionale.
Massima
La pubblica amministrazione è tenuta a valutare con correttezza procedurale e sostanziale le istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001, e il diniego deve essere motivato adeguatamente e fondato sulla effettiva applicazione della disciplina normativa, pena l'illegittimità del provvedimento annullabile dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento, previa sospensione A) del provvedimento del 18/8/2022 con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001; B) di ogni altro atto presupposto incluso il parere della-OMISSIS- di contenuto ed estremi non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Musio con il quale elegge domicilio digitale come da Registri P.E.C. Giustizia; MINISTERO DELL'INTERNO in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e di memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1173 del 2022 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica; Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del provvedimento datato 28 ottobre 2022 di sospensione del provvedimento impugnato in esecuzione della citata ordinanza di questo Tribunale; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Udienza pubblica del 18 gennaio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n.115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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