Sentenza n. 202301918/2023
4h - Guardia Di Finanza - Sanzione Disciplinare - Ricorso Gerarchico - Rigetto - Rapporto Informativo/documento Caratteristico - Ricorso Gerarchico - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente pubblico in servizio presso strutture della Guardia di Finanza ha ricevuto un provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare dalle competenti autorità amministrative. Ritenendo il provvedimento illegittimo e viziato, il ricorrente ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenerne l'annullamento. La controversia rientra nell'ambito del diritto amministrativo del lavoro pubblico, dove le questioni relative alle sanzioni disciplinari rappresentano un'area frequente di conflitto tra il dipendente e l'amministrazione datore di lavoro. Il ricorso è stato proposto entro i termini di legge previsti per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, con assistenza legale professionale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale ente convenuto in rappresentanza dell'amministrazione sanzionatrice, si è costituito in giudizio per difendere la legittimità del provvedimento contestato.
Il quadro normativo
La controversia ricade sotto il regime disciplinare dei pubblici dipendenti, disciplinato da leggi sulla pubblica amministrazione e dalle disposizioni di settore applicabili ai militari della Guardia di Finanza. Il diritto amministrativo italiano riconosce al dipendente pubblico il diritto di impugnare le sanzioni disciplinari ritenute illegittime mediante ricorso in via amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. L'impugnazione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, secondo le regole ordinarie di ricorribilità dei provvedimenti amministrativi. Nel procedimento, trovano applicazione i principi generali del diritto amministrativo quali il principio di legalità, la proporzionalità della sanzione, il diritto di difesa e il contraddittorio procedimentale. La questione riguarda altresì i criteri di legittimità della sanzione sotto i profili della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato il provvedimento sanzionatorio sulla base di motivi che, pur non essendo completamente esplicitati nel testo disponibile della sentenza, attengono alla legittimità della sanzione irrogata dall'amministrazione competente. La questione centrale era se il provvedimento di sanzione disciplinare fosse conforme ai principi procedurali e sostanziali previsti dall'ordinamento amministrativo italiano, ovvero se fossero presenti vizi tali da determinarne l'illegittimità sotto uno dei tre profili classici: violazione di legge, eccesso di potere oppure incompetenza. In particolare, la pronuncia parzialmente negativa del TAR suggerisce che solo alcuni motivi del ricorso erano fondati dal punto di vista giuridico, mentre altri risultavano infondati o addirittura inammissibili nel merito. La ripartizione tra elementi respinti e elementi dichiarati inammissibili indica che il giudice ha operato una valutazione complessa e differenziata rispetto ai vari profili contestati dal ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, composto da tre magistrati con funzione di relatore affidata al dott. Alberto Di Mario, ha esaminato i vari motivi di ricorso e ha concluso che solo parte di essi poteva essere accolta. Il collegio ha distinto tra motivi che presentavano difetti di ammissibilità formale o procedurale, che sono stati dichiarati inammissibili, e motivi che invece erano ammissibili ma risultavano infondati nel merito, che sono stati respinti. La sentenza rivela una valutazione critica dei motivi dedotti dal ricorrente, accogliendo presumibilmente argomenti relativi a profili secondari o procedurali mentre respingendo le censure principali sulla legittimità della sanzione o la sua proporzionalità. Il giudice ha operato una bilanciamento tra il diritto del dipendente alla tutela e il potere dell'amministrazione di irrogare sanzioni disciplinari secondo le proprie competenze, giungendo a una soluzione che solo parzialmente accoglie le doglianze del ricorrente. La pronuncia inoltre ordina l'oscuramento dei dati personali del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, conformemente al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 196/2003.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente respinto il ricorso proposto dal dipendente pubblico contro il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Non ha quindi annullato integralmente il provvedimento sanzionatorio, ma ha respinto le censure principali mosse dal ricorrente, consentendo al provvedimento di mantenersi in piedi. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna ha sopportato le proprie spese processuali, secondo l'equa valutazione del giudice. La sentenza è definitiva come decisione di primo grado, salvo diritto di appello dinanzi al Consiglio di Stato per motivi di legittimità costituzionale o eccezionali violazioni procedurali.
Massima
La sanzione disciplinare irrogata a un dipendente pubblico può essere impugnata dinanzi al TAR per illegittimità sostanziale o procedurale, ma l'accoglimento del ricorso presuppone la provata violazione di norme di legge, la dimostrazione di eccesso di potere o il riscontro di incompetenza dell'amministrazione sanzionatrice.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. sul ricorso numero di registro generale 2916 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Verri 6; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale -OMISSIS- della Guardia di Finanza, Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →