Sentenza n. 202301915/2023
3m/n - Pubblica Istruzione/assistenza Pubblica - Attribuzione Ore Sostegno Scolastico
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una famiglia esercente la potestà su un minore affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia i provvedimenti adottati dall'istituto scolastico frequentato dal figlio relativamente all'anno scolastico 2022/2023. La controversia nasce dalla constatazione che la scuola aveva effettuato un'attribuzione cumulativa e non nominativa del personale di sostegno basata su un rapporto fisso di 1 a 2, senza procedere alla previa redazione del Piano Educativo Individualizzato richiesto dalle disposizioni di legge. Inoltre, l'istituto non aveva inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale alcuna richiesta motivata concernente il numero di ore di sostegno adeguato in relazione alla diagnosi funzionale e alle effettive necessità del ragazzo. Nel novembre 2022, il ricorso è stato integrato con ulteriori motivi impugnando il PEI approvato il 28 ottobre 2022, il quale risultava privo di una valutazione motivata delle ore di sostegno necessarie e conteneva una confusa sovrapposizione tra i ruoli di insegnanti di sostegno specializzati, assistente ad personam e docenti di potenziamento.
Il quadro normativo
La disciplina della disabilità scolastica si fonda primariamente sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce ai minori affetti da handicap grave il diritto a un progetto personalizzato di inclusione scolastica supportato da adeguate risorse di sostegno didattico. Secondo tale normativa, l'istituzione scolastica è obbligata a redigere il Piano Educativo Individualizzato, strumento procedurale fondamentale attraverso il quale vanno documentati e motivati i bisogni specifici di ogni alunno disabile nonché le risorse e gli interventi necessari per garantirne l'inclusione reale nella comunità scolastica. L'attribuzione delle ore di sostegno non può essere effettuata secondo parametri meccanici e indifferenziati, bensì deve basarsi obbligatoriamente su una valutazione personalizzata delle esigenze individuali emergenti dalla diagnosi funzionale redatta dalla struttura sanitaria, e tale valutazione deve precedere e fondare ogni decisione dell'amministrazione scolastica circa l'entità e le modalità dell'intervento.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità del procedimento amministrativo seguito dalla scuola nella gestione del sostegno scolastico per il minore, nella misura in cui l'istituto aveva applicato automaticamente un rapporto fisso tra alunni disabili gravi e personale di sostegno, omettendo completamente la valutazione individuale e la motivazione che la legge richiede. Era in discussione il diritto fondamentale del minore a una reale inclusione scolastica, non meramente formale, attraverso un supporto calibrato sulle sue specifiche necessità e garantito mediante una procedura amministrativa trasparente e razionalmente fondata. La questione presentava anche profili di complessità tecnica, atteso che la scuola aveva confuso e accorpato indistintamente le funzioni svolte da operatori scolastici con ruoli completamente differenti, quali gli insegnanti di sostegno specializzati, gli assistenti ad personam e i docenti di potenziamento, impedendo così una valutazione chiara e corretta del fabbisogno reale.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo conservato della sentenza non rechi un'estesa argomentazione, il contenuto del dispositivo e la struttura del provvedimento rivelano chiaramente l'orientamento critico del collegio giudicante verso la condotta della scuola. Il TAR ha evidentemente ritenuto che la procedura seguita dall'amministrazione scolastica integrasse violazioni sostanziali e procedurali delle norme sulla disabilità, tanto che durante il corso del giudizio stesso l'istituto ha corretto i provvedimenti iniziali, suggerendo una consapevolezza dell'indefendibilità della propria posizione. La circostanza che il giudice abbia comunque condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, pur dichiarando cessata la materia del contendere, costituisce un segnale inequivocabile del fatto che il collegio ha riconosciuto l'infondatezza della posizione scolastica originaria e ha inteso premiare comunque la determinazione e la ragionevolezza della parte ricorrente nel perseguire il riconoscimento dei diritti del minore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo cioè che le violazioni denunciate erano state successivamente corrette dall'amministrazione scolastica nel corso del giudizio mediante l'adozione di provvedimenti legittimi. Nonostante tale evoluzione, ha comunque pronunciato una condanna della scuola al pagamento delle spese di lite nella misura di 2.500 euro, oltre agli accessori di legge eventualmente dovuti, da versare ai procuratori delle parti ricorrenti che si erano anticipatari della spesa. La sentenza è stata dichiarata esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, determinando così un obbligo concreto per l'istituto scolastico di dare piena esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
Massima
L'amministrazione scolastica non può allocare le ore di sostegno didattico in base a criteri predeterminati e generali, ma è tenuta a effettuare una valutazione motivata e documentata del fabbisogno individuale di ogni alunno disabile, formalizzata in un Piano Educativo Individualizzato legittimo sia sotto il profilo procedurale che sostanziale, pena l'illegittimità radicale del provvedimento e la conseguente responsabilità della scuola verso le famiglie per i danni derivanti dalla violazione procedurale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, comunicato con nota Prot. n. -OMISSIS-, con cui l'Istituto -OMISSIS-, senza la previa redazione del Piano Educativo Individualizzato e senza la previa specifica richiesta all'Ufficio Scolastico di -OMISSIS-di un numero di ore di sostegno adeguato in base alla Diagnosi Funzionale dello studente, ha effettuato, per l'alunno -OMISSIS-, in relazione all'anno scolastico 2022/2023, “un'attribuzione cumulativa e non nominativa del personale di sostegno, che si basa sul rapporto 1:2” (all. 1). E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell'amministrazione scolastica convenuta alla corretta attribuzione delle ore di sostegno didattico per l'alunno -OMISSIS- in base al redigendo Piano Educativo Individualizzato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8/11/2022: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA del Piano Educativo Individualizzato approvato dall'Istituto -OMISSIS- in data 28.10.2022, - nella parte in cui il suddetto PEI non contiene alcuna motivata proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno nel corrente anno scolastico; - nella parte in cui, a pag. 10, nella sezione 9 del PEI, si dà atto che l'alunno, portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104, per quest'anno scolastico è seguito da due insegnanti di sostegno per complessive 14 ore settimanali, senza alcuna valutazione e motivata proposta in merito al fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico ritenuto necessario per garantire l'inclusione scolastica dello studente. - e nella parte in cui, a pag. 8, nella sezione 8.1 del PEI, si afferma che “l'intervento di sostegno si attua per complessiva trentaquattro ore settimanali”, in tal modo illegittimamente sovrapponendo e confondendo i ruoli e le funzioni delle due insegnanti specializzate per le attività didattiche di sostegno - che seguono l'alunno per 11 più 3 ore settimanali - con quelli del tutto diversi sia dell'assistente ad personam - che segue l'alunno per 15 ore settimanali - e dei due docenti di potenziamento – che seguono l'alunno per 1 ora e 30 minuti. E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell'amministrazione scolastica convenuta alla immediata redazione del PEI per l'anno scolastico in corso, con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie, e alla sua esecuzione in favore del minore -OMISSIS-, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie. sul ricorso numero di registro generale 2856 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Dolores Broccoli in Cassino, via Cimarosa n. 13; Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Istituto -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l’amministrazione a pagare le spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dei costituiti procuratori, dichiaratisi anticipatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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