Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202301902/2023
2c - Edilizia - Rilascio Permesso Di Costruire Ai Controinteressati
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Lacchiarella prot. n. 0010595/2021 del 25 giugno 2021, a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Economica e Adeguamenti Tecnologici, avente ad oggetto il rilascio del Permesso di costruire per la “realizzazione di box esterno su terreno sito in Lacchiarella (MI) via Papa Giovanni XXIII, n. 6, identificato catastalmente al foglio 17 particella 243, come da progetto presentato in data 06/04/2021 prot. n. 5571”, in favore del sig. Roberto Trombini, residente in Lacchiarella, Via Papa Giovanni XXIII n. 6; - nonché del provvedimento del Comune di Lacchiarella, sempre a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Economica e Adeguamenti Tecnologici, prot. n. 1110595/2021 del 18 giugno 2021, avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in favore del sig. Roberto Trombini, “per la realizzazione di box esterno in via Papa Giovanni XXIII, n. 6, su terreno identificato catastalmente al foglio 17 particella 243”; - nonché di ogni ulteriore atto comunque antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della deliberazione del Consiglio comunale di Lacchiarella n. 56 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto “l’interpretazione autentica del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis L.R. 12/2005 e s.m.i.”; - nonché di ogni atto comunque antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento – ove occorra – alla nota del Comune di Lacchiarella, a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Economiche e Adeguamenti Tecnologici, trasmessa a mezzo p.e.c. prot. n. 0012401/2021 del 23 luglio 2021 al difensore delle ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tamara Bollina e Nicoletta Riva, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Adolfo Mario Balestreri e Laura Beccaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Camperio, 9; Comune di Lacchiarella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Giovanni sul Muro, 18; Roberto Trombini e Federica Tamborini, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto fisico presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso, 2; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacchiarella, di Roberto Trombini e di Federica Tamborini; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che così liquida: - euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore del Comune di Lacchiarella; - euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di Roberto Trombini e Federica Tamborini. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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