Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202300190/2023

4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato al Ministero dell'Interno, il 3 giugno 2020, un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare secondo le disposizioni contenute nell'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, il cosiddetto decreto Rilancio convertito in legge numero 77 del 2020. Questa norma rappresentava una misura straordinaria di regolarizzazione dei lavoratori irregolari nel contesto dell'emergenza pandemica, applicabile a specifici settori economici con procedure semplificare e tempi definiti. A fronte di questa istanza il Ministero dell'Interno non ha pronunciato alcun provvedimento espresso, mantenendo un silenzio che si è formato nel procedimento amministrativo. Dopo quasi tre anni, precisamente nel 2022, il ricorrente ha deciso di impugnare il silenzio amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, proponendo ricorso straordinario amministrativo ex articolo 117 del codice del processo amministrativo, chiedendo una sentenza dichiarativa dell'illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione nel non aver provveduto tempestivamente all'istanza.

Il quadro normativo

L'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, successivamente convertito nella legge numero 77 del 2020, ha introdotto una procedura agevolata per l'emersione dal lavoro irregolare, con scadenze temporali specifiche e requisiti determinati. Le istanze di emersione dovevano essere valutate dalla pubblica amministrazione entro termini precisi, al cui scadimento avrebbe potuto operare il silenzio assenso oppure il silenzio rifiuto secondo le regole generali del procedimento amministrativo stabilite dalla legge 241 del 1990. Il ricorso straordinario amministrativo ex articolo 117 del codice del processo amministrativo rappresenta il ricorso avverso i provvedimenti amministrativi della amministrazioni centrali dello Stato dinanzi al Capo dello Stato, e presuppone requisiti specifici di ricevibilità quanto al termine di presentazione e alla legittimazione del ricorrente. La giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale nel ricorso straordinario si estende alla declaratoria di illegittimità del silenzio amministrativo secondo i principi dello stato di diritto e della responsabilità della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

La questione controversa verteva sulla legittimità della omissione di pronuncia da parte del Ministero dell'Interno sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata dal ricorrente, e sulla possibilità di impugnare tale silenzio attraverso lo strumento del ricorso straordinario amministrativo. Il ricorrente sosteneva che il silenzio rappresentava un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, violativo dei termini procedimentali e dei diritti riconosciuti dal decreto legge numero 34 del 2020, chiedendo una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità. Tuttavia, la questione preliminare di ricevibilità assumeva rilievo centrale, poiché era necessario verificare se il ricorso straordinario fosse lo strumento processuale appropriato e se il ricorrente avesse agito nei termini e con la legittimazione richiesti dall'ordinamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 sotto la presidenza del magistrato Gabriele Nunziata, ha esaminato il ricorso e i suoi presupposti formali di ammissibilità. Sebbene la sentenza non riporti in esteso gli argomenti della motivazione nel testo disponibile, la declaratoria di irricevibilità attesta che il collegio ha riscontrato vizi procedurali ostacoli che rendevano il ricorso manifestamente privo dei requisiti necessari per una valutazione nel merito. Il giudice amministrativo ha applicato i criteri rigorosi di ricevibilità previsti dal codice del processo amministrativo, non entrando nel merito della questione sostanziale circa la legittimità del silenzio ministeriale. Questa valutazione è tipica dei procedimenti amministrativi quando le questioni preparatorie di ricevibilità manifestano profili di evidente irricevibilità, consentendo al giudice di pronunciarsi rapidamente senza necessità di un contraddittorio dialettico sviluppato sulla questione di fondo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, statuendo così in termini definitivi sulla questione processuale e precludendo la prosecuzione del giudizio nel merito. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza condanna dell'una all'altra. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge, assumendo carattere vincolante e definitivo. Inoltre il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo per tutelare la riservatezza e la dignità della parte interessata, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'istanza di emersione di rapporto di lavoro irregolare presentata secondo le procedure di cui all'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 non è impugnabile mediante ricorso straordinario amministrativo ex articolo 117 c.p.a. quando sussistono vizi di ricevibilità del ricorso medesimo, precludendosi al giudice la valutazione nel merito della questione di illegittimità del silenzio amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 3/6/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 2854 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Federica Mero e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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