Sentenza n. 202301886/2023
3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Di Rinnovo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha proposto ricorso amministrativo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Milano il 9 aprile 2019, notificato il 3 maggio dello stesso anno. Tale provvedimento rigettava la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, negandogli così la possibilità di proseguire legalmente la propria permanenza in Italia per continuare a svolgere attività lavorativa. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Valentina Verdini, ha impugnato il provvedimento sostenendo la illegittimità del diniego opposto dalla Questura. Nel corso del procedimento, durato dal 2019 fino alla pronuncia del luglio 2023, la situazione fattuale del ricorrente è mutata, rendendo il ricorso privo della qualità soggettiva necessaria per la sua definizione nel merito.
Il quadro normativo
La controversia riguarda la materia dell'immigrazione e del soggiorno dei cittadini stranieri in Italia, disciplinata principalmente dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998. In questo ambito, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rappresenta uno dei titoli legali che consente a uno straniero di risiedere e lavorare nel territorio italiano. La Questura, quale autorità competente in materia di sicurezza pubblica e controllo dei flussi migratori, è responsabile dell'istruttoria e del rilascio ovvero del rinnovo di tali autorizzazioni. Il ricorso avverso i provvedimenti di rigetto è disciplinato dalle norme del codice del processo amministrativo, che stabilisce quando un soggetto ha interesse legittimo a impugnare un atto della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
La questione centrale era se la Questura avesse correttamente valutato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, secondo la disciplina vigente e i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Il ricorrente contestava il rigetto ritenendolo ingiustificato o insufficientemente motivato. Il punto nodoso concerneva il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa in materia di permessi di soggiorno e la verifica della sussistenza dei presupposti normativi per il rinnovo richiesto. Tuttavia, durante i quasi quattro anni di durata del procedimento, la situazione del ricorrente ha subito mutamenti tali da incidere sulla stessa persistenza della sua titolarità ad agire in giudizio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, preso atto dei fatti sopravvenuti e acquisiti durante il giudizio, ha ritenuto che fosse venuta meno la carenza di interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di annullamento del provvedimento originario. Ciò si è verificato quando il ricorrente ha conseguito comunque la regularizzazione della sua posizione ovvero ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno attraverso altri canali amministrativi, rendendo così moot il ricorso inizialmente proposto. In tal caso, il controllo giurisdizionale non avrebbe più né significato pratico né utilità concreta, poiché la vittoria del ricorrente nel merito non avrebbe comportato alcuna conseguenza favorevole aggiuntiva rispetto alla situazione di fatto già realizzatasi. Il giudice amministrativo ha dunque correttamente applicato il principio dell'improcedibilità soggettiva del ricorso quando viene meno durante il procedimento la titolarità all'azione del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo così il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del provvedimento della Questura. Le spese del giudizio sono state compensate, dovendosi ciascuna parte sostenere le proprie. L'ordinanza è stata resa definitiva e dichiarata immediatamente esecutiva, imponendo l'oscuramento integrale dei dati personali del ricorrente e di ogni altro elemento identificativo delle parti a tutela della privacy.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo relativo a un permesso di soggiorno sopravvenga una modificazione della situazione di fatto che determini il conseguimento della stessa utilità sostanziale richiesta col ricorso, il ricorso medesimo diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse legittimo, non avendo più il giudice utilità pratica nel pronunciarsi nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l’annullamento - del provvedimento datato 9 aprile 2019 della Questura di Milano, notificato in data 3 maggio 2019, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, per motivi di lavoro subordinato; - e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente. sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2019, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Verdini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 41/A; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 1181/2019 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Vista la richiesta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa erariale; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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