Sentenza n. 202301884/2023
3i - Immigrazione - Cessazione Delle Misure Di Accoglienza
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona, la cui identità è protetta dalle norme sulla privacy, ha ricevuto un provvedimento dalla Prefettura in data 2 maggio 2018 con il quale venivano cessate le misure di sostegno e di accoglienza di cui beneficiava. Questo provvedimento rappresentava una decisione amministrativa che determinava la fine dei benefici economici e allogiativi forniti nell'ambito del sistema italiano di accoglienza ai soggetti vulnerabili. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2019, chiedendo l'annullamento della decisione della Prefettura. Le parti convenute nel giudizio erano il Ministero dell'Interno e la Prefettura medesima, che avevano mantenuto la loro posizione sulla legittimità del provvedimento di cessazione.
Il quadro normativo
La materia dell'accoglienza e dell'integrazione dei soggetti in condizioni di vulnerabilità è regolamentata principalmente dal decreto legislativo numero 142 del 2015, che disciplina le modalità e i criteri per l'erogazione delle misure di sostegno. Le disposizioni normative stabiliscono le condizioni alle quali le misure possono essere concesse e quelle per le quali possono essere revocate o cessate, in particolare quando vengono meno i presupposti iniziali. Il sistema si articola attraverso decisioni amministrative della Prefettura, che esercita un ruolo centrale nel procedimento di valutazione e gestione dei beneficiati. Inoltre, il diritto alla tutela giurisdizionale è garantito dai principi costituzionali e dal codice del processo amministrativo, che prevede i presupposti della ricevibilità e della procedibilità del ricorso.
La questione giuridica
La controversia riguardava fondamentalmente la legittimità e la corretta adozione del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, nonché il diritto del ricorrente a mantenere i benefici fino a una risoluzione della sua situazione personale. La questione implicava valutazioni sulla sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'interruzione della misura, sulla corretta applicazione del procedimento amministrativo e sulla tutela dei diritti del singolo. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, si è verificata una situazione per cui il ricorso ha perso progressivamente rilevanza pratica, poiché le misure di accoglienza in questione avevano ormai esaurito naturalmente i loro effetti o la situazione del ricorrente si era modificata in modo tale da rendere irrilevante l'annullamento del vecchio provvedimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel giudicare il merito della causa durante l'udienza del 5 luglio 2023, ha concluso che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Questo accertamento riflette l'applicazione del principio generale del diritto amministrativo secondo il quale la ricevibilità del ricorso richiede che sussista un interesse concreto e attuale all'ottenimento della decisione giurisdizionale. A distanza di circa cinque anni dal provvedimento impugnato, il giudice ha ritenuto che le circostanze fattuali si erano modificate in modo determinante: le misure di accoglienza aveva esaurito il suo ciclo vitale naturale, oppure la situazione personale del ricorrente aveva assunto nuove caratteristiche tali da rendere la sentenza di annullamento priva di utilità pratica per la parte. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta quindi una conclusione del giudizio basata non sul merito della domanda, bensì sulla supervenienze di elementi che estinguono la ragione stessa per cui il ricorso era stato proposto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, determinando così la fine del procedimento senza una pronuncia nel merito circa la legittimità del provvedimento di cessazione. Inoltre, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta i propri costi legali senza condanna della controparte al pagamento. La sentenza è stata dichiarata esecutiva immediatamente dalle autorità amministrative, e sono state ordinate le procedure di oscuramento dei dati personali del ricorrente e di qualsiasi altro elemento idoneo a identificare le parti, al fine di garantire la protezione della privacy secondo il diritto europeo e nazionale.
Massima
La cessazione delle misure di accoglienza perde rilievo giurisdizionale quando le stesse hanno naturalmente concluso il loro ciclo temporale e la situazione sostanziale del ricorrente si è modificata in modo tale da rendere meramente teorica l'utilità pratica dell'annullamento, determinando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l’annullamento - del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura -OMISSIS- in data 2 maggio 2018 e notificato in pari data, con numero di protocollo -OMISSIS- del 2018, con il quale è stata disposta la cessazione delle misure di sostegno e di accoglienza in favore del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2019, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefania Santilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Lamarmora n. 42; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Prefettura -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 1383/2019 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza smaltimento del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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