Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301838/2023

4e/r - Industria - Istanza Cassa Integrazione Ordinaria - Rigetto - Ricorso Amministrativo - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nastritalia, ditta individuale di Pipino Massimo, ha presentato domanda di Cassa Integrazione Ordinaria all'INPS il 20 luglio 2021, chiedendo il riconoscimento della C.I.G.O. per un periodo di crisi temporanea di mercato compreso tra il 5 luglio e il 25 settembre 2021, della durata di dodici settimane. L'INPS ha respinto la domanda con provvedimento di reiezione datato 22 dicembre 2021, numero 490090625827. Successivamente, Nastritalia ha presentato ricorso amministrativo all'INPS il 9 febbraio 2022 al numero di protocollo INPS.4902.09/02/2022.0048638, impugnando il provvedimento di reiezione. L'INPS, tuttavia, non ha mai fornito risposta alcuna a detto ricorso amministrativo, mantenendo il silenzio per un periodo prolungato. Dinanzi a tale comportamento omissivo dell'amministrazione, Nastritalia ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento del silenzio e l'accertamento del correlato obbligo amministrativo di provvedere entro termini equi e ragionevoli.

Il quadro normativo

Il ricorso riguarda l'istituto della Cassa Integrazione Ordinaria disciplinata dalla legge numero 88 del 1989, istituto di protezione sociale destinato ai dipendenti di aziende in crisi temporanea di mercato, e si innesta nel contesto del diritto della previdenza obbligatoria e della tutela del lavoro. La controversia attiene anche al diritto procedimentale amministrativo, in particolare al principio fondamentale secondo cui l'amministrazione è tenuta a provvedere su richieste legittime entro termini fissati dalla legge o comunque entro termini ragionevoli, e al regime giuridico del silenzio amministrativo come forma di rifiuto implicito o come comportamento amministrativo illecito. Rilevante è inoltre la disciplina dei ricorsi amministrativi presso le amministrazioni previdenziali e le modalità di impugnazione dei relativi provvedimenti dinanzi alla magistratura amministrativa, in primo grado presso il TAR regionale competente per territorio.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguarda la legittimità della mancata risposta dell'INPS al ricorso amministrativo presentato da Nastritalia e, più specificamente, se tale silenzio possa essere impugnato dinanzi al TAR mediante ricorso per l'annullamento dello stesso e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere. In secondo luogo, sorge la questione del fondamento legittimo della domanda di C.I.G.O., ossia se ricorressero effettivamente i presupposti normativi per il riconoscimento della cassa integrazione ordinaria alla luce della situazione fattuale dell'azienda e del periodo richiesto. La questione è inoltre complessa dal profilo procedurale, in quanto occorreva verificare se il ricorso amministrativo interno fosse stato correttamente esperito e se il successivo ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR disponesse dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'ordinamento processuale amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2023, ha ritenuto che il ricorso presentato da Nastritalia presentasse vizi di ordine procedimentale tali da renderne inammissibile la proposizione. Sebbene il testo della sentenza non espliciti nel dettaglio i vizi riscontrati, il provvedimento si fonda presumibilmente su circostanze connesse alla carenza di requisiti procedurali formali, alla configurazione della posizione ricorrente, oppure alla mancanza di condizioni processuali necessarie per l'esercizio dell'azione giurisdizionale. Il collegio giudicante ha quindi preferito risolvere la controversia su un piano di ammissibilità piuttosto che nel merito, evitando di entrare nell'analisi sostanziale della fondatezza della domanda di C.I.G.O. o della legittimità dell'inerzia amministrativa. Tale scelta procedurale, tipica quando ricorrono difetti insanabili che impediscono il proseguimento del giudizio, ha comportato l'impossibilità di pronunciarsi sull'operato dell'INPS, rinviando implicitamente alla possibilità di esperire altri rimedi amministrativi o giurisdizionali correttamente configurati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Nastritalia di Pipino Massimo, con conseguente impossibilità di pronunciarsi nel merito circa la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria e circa il silenzio mantenuto dall'INPS. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio generale della neutralità economica in caso di inammissibilità. Conseguentemente, il ricorso non ha prodotto alcun effetto di annullamento circa i provvedimenti o i comportamenti dell'INPS, né ha determinato condanne a carico dell'amministrazione. La sentenza non pregiudica la possibilità per Nastritalia di esperire altre forme di tutela amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenga di poterlo fare secondo le forme e i termini previsti dalla legge.

Massima

La proposizione di ricorso per l'annullamento del silenzio amministrativo su precedente ricorso amministrativo presso l'INPS è inammissibile quando difettano i presupposti procedurali e formali richiesti dall'ordinamento processuale amministrativo per l'accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA con i magistrati Gabriele Nunziata in qualità di Presidente, Antonio De Vita come Consigliere Estensore e Valentina Caccamo come Referendario. La sentenza dichiara l'inammissibilità del ricorso numero 810 del 2023 proposto da Nastritalia di Pipino Massimo, rappresentata dagli Avvocati Cataldo Giuseppe Salerno e Francesca F.G. Nosotti con domicilio presso il loro studio in Milano in Via Massena numero 3, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato dall'Avvocato Roberto Maio con domicilio in Milano presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale in Via Savarè numero 1. Il ricorso aveva ad oggetto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee dell'INPS sul ricorso amministrativo numero 2167334 del 9 febbraio 2022 con protocollo INPS.4902.09/02/2022.0048638, ricorso che impugnava il provvedimento di reiezione numero 490090625827 del 22 dicembre 2021 relativo alla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria richiesta per crisi temporanea di mercato nel periodo dal 5 luglio al 25 settembre 2021 per la durata di dodici settimane, domanda originaria numero 7082037 presentata il 20 luglio 2021 con protocollo INPS.4900.20/07/2021.1273749. Nella propria richiesta ricorrente, Nastritalia chiedeva l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sul ricorso amministrativo e la condanna del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee a offrire riscontro formale nel termine equo e ragionevole con eventuale nomina di commissario ad acta secondo quanto previsto dall'articolo 117 comma 3 del codice del processo amministrativo, nonché l'annullamento e la disapplicazione di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi. Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2023, alla quale ha partecipato il difensore della parte ricorrente secondo le modalità specificate nel relativo verbale, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha provveduto alla compensazione delle spese processuali tra le parti, e ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, così decidendo nella camera di consiglio del 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati come indicato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per la dichiarazione di illegittimità
- del silenzio serbato dal Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee dell’I.N.P.S. sul ricorso amministrativo presentato dalla ditta individuale Nastritalia di Pipino Massimo al n. 2167334 del 9 febbraio 2022, prot. n. INPS.4902.09/02/2022.0048638, avverso il provvedimento di reiezione n. 490090625827 del 22 dicembre 2021, relativo alla domanda di C.I.G.O. (Cassa Integrazione Ordinaria) ex legge n. 88 del 1989, prot. n. INPS.4900.20/07/2021.1273749, richiesta per crisi temporanea di mercato e riferita al periodo 5.7.2021 - 25.9.2021 (12 settimane) presentata da Nastritalia in data 20 luglio 2021 (id. domanda 7082037);
- e per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere sul suindicato ricorso amministrativo presentato dalla ditta individuale Nastritalia di Pipino Massimo al n. 2167334 del 9 febbraio 2022, prot. n. INPS.4902.09/02/2022.0048638;
- nonché, per la condanna del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee a offrire riscontro formale al suindicato ricorso nel termine che risulterà equo e ragionevole e previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm.;
- nonché, per l’annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi che l’Amministrazione intimata dovrà provvedere a depositare in giudizio ex art. 46, commi 1 e 2, cod. proc. amm., comunque collegati e denominati.
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2023, proposto da
- Nastritalia di Pipino Massimo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cataldo Giuseppe Salerno e Francesca F.G. Nosotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Massena n. 3;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, alla camera di consiglio del 14 luglio 2023, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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