Sentenza n. 202301837/2023
4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore straniero, oppure un datore di lavoro agendo nell'interesse di un dipendente migrante, ha presentato un'istanza di emersione per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare presso l'amministrazione competente, presumibilmente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o l'ufficio territoriale competente. L'istanza, normata dall'articolo 4, comma 1, lettera r del Testo Unico sull'Immigrazione (legge n. 286 del 1998), rappresenta il canale attraverso il quale i lavoratori migranti possono ottenere la regolarizzazione di posizioni lavorative non ufficialmente dichiarate o costituite. Tuttavia, l'amministrazione ha mantenuto un atteggiamento di inerzia procedurale, non rispondendo alla richiesta nel termine di legge e lasciando il ricorrente in uno stato di incertezza giuridica circa l'accoglimento o il rigetto della propria istanza. Dinanzi a questo silenzio amministrativo, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento omissivo e l'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi concretamente sulla domanda di emersione.
Il quadro normativo
L'emersione del lavoro irregolare è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), in particolare dall'articolo 4, comma 1, lettera r, il quale consente ai lavoratori stranieri di regolarizzare la propria posizione lavorativa. Il procedimento amministrativo relativo è soggetto alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che prevede termini entro i quali l'amministrazione deve concludere il procedimento, pena il verificarsi del silenzio-rifiuto o, in taluni casi, del silenzio-assenso. In materia di immigrazione e lavoro irregolare, l'ordinamento riconosce anche il principio della trasparenza amministrativa e il diritto del cittadino di ottenere una decisione esplicita e motivata entro tempi ragionevoli. Le sentenze dei giudici amministrativi hanno sviluppato nel tempo la giurisprudenza sulla legittimità dei silenzi dell'amministrazione, affermando che l'inerzia non può costituire una forma legittima di gestione dei diritti dei cittadini.
La questione giuridica
Il punto controverso al centro della decisione riguardava se il silenzio mantenuto dall'amministrazione sull'istanza di emersione costituisse un provvedimento amministrativo illegittimo, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, oppure se l'amministrazione potesse legittimamente rimandare indefinitamente la pronuncia. In secondo luogo, la controversia verteva su quale fosse il regime giuridico applicabile: se cioè il silenzio dovesse essere qualificato come diniego tacito, assenso tacito oppure come semplice inerzia. La questione era rilevante perché da essa dipendeva la possibilità effettiva per il ricorrente di ottenere una definizione della propria posizione lavorativa e il riconoscimento dei diritti connessi alla regolarizzazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che l'inerzia dell'amministrazione, protrattasi oltre i termini di legge, rappresentasse un vizio procedurale grave e una violazione del diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia amministrativa tempestiva e trasparente. Il collegio giudicante ha accolto l'interpretazione secondo cui il silenzio prolungato sull'istanza di emersione non potesse essere considerato una forma legittima di gestione del procedimento, in quanto contrastante con i principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del procedimento. Il giudice ha riconosciuto che la regolarizzazione della posizione lavorativa rappresenta un interesse legittimo e rilevante per il lavoratore, e che l'amministrazione non può sottrarsi al dovere di pronunciarsi, mediante il ricorso all'inerzia. Su questa base, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha censurato il provvedimento omissivo come illegittimo per violazione dei principi generali del procedimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso, riconoscendo l'illegittimità del silenzio amministrativo mantenuto sulla istanza di emersione. Ha ordinato all'amministrazione competente di pronunciarsi in modo esplicito e motivato sulla domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare, entro un termine breve fissato dalla sentenza medesima. La sentenza ha inoltre presumibilmente condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite a carico del ricorrente, quale conseguenza dell'accoglimento del ricorso.
Massima
L'inerzia amministrativa su un'istanza di emersione per lavoro irregolare configura un provvedimento amministrativo illegittimo sindicabile dal giudice amministrativo, il quale può ordinare all'amministrazione di riprendere il procedimento e di concluderlo entro un termine ragionevole.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 15/6/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 844 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Scalvi e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti cui in motivazione. Spese compensate. Manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →