Sentenza n. 202501833/2025
3l - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno - Irricevibilità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia impugnando il provvedimento dell'amministrazione che gli negava l'accoglimento dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, oppure contestando l'irricevibilità dell'istanza medesima dichiarata dall'ente. Durante il corso del giudizio amministrativo, tuttavia, la situazione di fatto sottesa alla controversia ha subito mutamenti significativi. Il ricorrente ha conseguito l'ottenimento del permesso di soggiorno, o comunque la situazione che dava motivo alla controversia ha cessato di sussistere, venendo così a mancare la ragione concreta per cui il giudice potesse pronunciarsi sulla controversia stessa. La Sezione terza del TAR ha ritenuto, in conseguenza di ciò, che non sussistesse più alcun interesse concreto e attuale del ricorrente al conseguimento della sentenza.
Il quadro normativo
La legge sull'immigrazione prevede che i cittadini stranieri debbano munirsi di permesso di soggiorno per restare regolarmente nel territorio dello Stato, salvo le ipotesi di esenzione previste da norme comunitarie o da accordi internazionali. I permessi di soggiorno sono rilasciati secondo procedure amministrative determinate dai decreti legislativi attuativi, in particolare il Testo unico dell'immigrazione. Il diritto al ricorso in sede amministrativa presuppone l'esistenza di una situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento amministrativo, nonché l'interesse dell'istante alla pronuncia del giudice. Secondo la giurisprudenza consolidata, quando sopravviene durante il giudizio una carenza di interesse a decidere, il ricorso diviene improcedibile e il giudice è vincolato a dichiararsi incompetente sulla questione di merito.
La questione giuridica
Il profilo centrale della controversia riguardava l'irricevibilità dell'istanza di permesso di soggiorno secondo quanto dichiarato dall'amministrazione, oppure il diniego del rilascio dello stesso. Tuttavia, il dato rilevante era costituito dal fatto che la questione di diritto sottesa al ricorso perdeva progressivamente la sua utilità pratica nel corso del procedimento giudiziale. La questione centrale diventava quindi se il giudice dovesse comunque pronunciarsi sul merito della controversia, ovvero se la sopravvenuta carenza di interesse rendesse il ricorso improcedibile per difetto di fattispecie processuale, indipendentemente dalla bontà dei motivi dedotti dal ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che nel caso di specie la situazione soggettiva del ricorrente fosse radicalmente mutata nel corso del giudizio, venendo così a cadere la ragione ultima per cui pronunciarsi sulla questione proposta. La Sezione ha valutato che l'amministrazione, nel frattempo, aveva acquisito gli elementi di fatto che determinavano la soluzione della controversia in senso conforme alle pretese del ricorrente, oppure che il ricorrente aveva comunque realizzato lo scopo pratico della causa mediante canali alternativi. Il collegio giudicante ha sottolineato che il ricorso amministrativo presuppone, tanto all'origine quanto durante il corso del giudizio, l'esistenza attuale di una lesione di diritti o di interessi legittimi suscettibili di tutela, e che la perdita di tale elemento comporta l'estinzione della controversia secondo le regole ordinarie del processo amministrativo. Pertanto, il giudice ha concluso che la continuazione del giudizio sarebbe stata una pronuncia meramente formale, priva di effetti pratici e contraria ai principi di economia processuale e di ragionevolezza.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a decidere, con conseguente estinzione della controversia. Tale pronuncia comporta che il ricorso non può proseguire nel merito e che nessuna statuizione può essere emessa circa il rilievo di illegittimità che il ricorrente aveva dedotto. La sentenza non comporta condanna alle spese, essendo la causa estinta per motivi di carattere processuale piuttosto che per rigetto dei motivi dedotti. Il dispositivo dell'ordinanza ha dato seguito al principio secondo cui il giudice amministrativo non può e non deve pronunciarsi su controversie che abbiano perso la loro attualità e utilità pratica.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse a decidere determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo in materia di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dedotti, qualora la situazione di fatto sottesa alla controversia cessi di sussistere durante il corso del giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Milano il 21.5.2024, di irricevibilità dell''istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Galimberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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