Sentenza n. 202301830/2023
1i/n - Sicurezza Pubblica - Istanza Rilascio Porto D'armi - Rilascio - Prescrizioni - Istanza Rimozione Parole Offensive - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza riguarda un ricorso proposto da un cittadino nei confronti del Ministero dell'Interno per accertare il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione in relazione a un'istanza di correzione di un'autorizzazione all'utilizzo delle armi sportive precedentemente rilasciata. Il ricorrente aveva depositato presso gli organi competenti una richiesta formale di modifica o correzione di un provvedimento amministrativo relativo all'abilitazione alle armi sportive, provvedimento che deve ritenersi sia stato originariamente emesso da un'autorità pubblica territoriale competente in materia. A fronte di tale istanza, la Pubblica Amministrazione non ha fornito una risposta tempestiva o comunque adeguata entro i termini previsti dalle norme procedurali, determinando in capo al ricorrente la lamentela di un silenzio inadempimento che integrerebbe una violazione del diritto amministrativo sostanziale e procedimentale. Il ricorrente ha quindi adito il Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'accertamento giurisdizionale di tale illegittimità e verosimilmente per conseguire l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero l'adozione del provvedimento dovuto.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa relativa al rilascio e alla gestione delle autorizzazioni per le armi da fuoco a uso sportivo, materia che rientra nelle competenze del Ministero dell'Interno come autorità nazionale competente in materia di polizia amministrativa sulla circolazione e il porto d'armi. Risultano applicabili i principi generali del procedimento amministrativo, in particolare il principio della necessaria risposta dell'amministrazione alle istanze dei privati e il principio di trasparenza amministrativa, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento UE 2016/679, che disciplinano la gestione dei dati sensibili nel contesto dei ricorsi amministrativi. Le istanze di correzione o modifica di autorizzazioni amministrative sono generalmente disciplinate dalle norme ordinarie in materia di procedimento amministrativo e dai principi della modificabilità dei provvedimenti amministrativi, salvi i limiti derivanti da esigenze di stabilità dell'ordinamento e di protezione dell'affidamento della parte interessata al provvedimento.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consiste nel verificare se il silenzio mantenuto dalla Pubblica Amministrazione sull'istanza di correzione dell'autorizzazione integri effettivamente un inadempimento illegittimo della Pubblica Amministrazione secondo i canoni del diritto amministrativo italiano e della giurisprudenza del giudice amministrativo. In particolare, occorre determinare se il ricorrente avesse diritto a una pronuncia esplicita sulla propria istanza, se il termine per la risposta fosse legalmente decorrso senza che la Pubblica Amministrazione si pronunciasse, e se eventualmente non sussistessero motivi di irricevibilità o infondatezza della domanda medesima sotto il profilo sostanziale. La questione investe altresì il diritto alla partecipazione procedimentale e alla trasparenza amministrativa, principi fondamentali dell'azione amministrativa contemporanea, nonché la corretta interpretazione delle norme sulla legittimazione a ricorrere e sulla ricevibilità dei ricorsi amministrativi in materia di autorizzazioni relative ad armi sportive.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale presieduto da Antonio Vinciguerra e comprendente i consiglieri Alberto Di Mario, relatore e estensore del provvedimento, e Valentina Santina Mameli, ha proceduto all'esame attento del ricorso, della documentazione allegata e degli atti costitutivi in giudizio, sentendo nella camera di consiglio del dodici luglio duemilaventitre le difese tecniche delle parti interessate. Il collegio giudicante ha ritenuto non fondato il ricorso promosso dal cittadino, presumibilmente accogliendo le ragioni difensive prospettate dall'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Interno. Tale accoglimento potrebbe derivare dalla considerazione che il silenzio lamentato non integrasse effettivamente un inadempimento amministrativo illegittimo, ovvero che ricorressero elementi procedimentali o sostanziali tali da escludere il diritto del ricorrente a una pronuncia esplicita sulla richiesta di correzione, oppure ancora che la stessa istanza di correzione non fosse accoglibile secondo le norme positivamente previste in materia di autorizzazioni per armi sportive. Il ragionamento della giurisdizione amministrativa si è quindi fermato sulla respinta integrale del ricorso, senza necessità di ordini o prescrizioni particolari verso la Pubblica Amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza definitiva pronunciata nella seduta del dodici luglio duemilaventitre, respinge il ricorso proposto dal cittadino per l'accertamento del silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione sull'istanza di correzione dell'autorizzazione all'utilizzo delle armi sportive. Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti, determinando che ciascuna sostiene i propri costi processuali senza condanna dell'una verso l'altra. La sentenza viene ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa competente secondo le disposizioni che regolano l'esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo. Inoltre, il collegio giudicante, applicando le disposizioni di tutela della privacy contenute nell'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo numero 196 del duemilatrecentotré e dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679, ordina alla Segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento integrale delle generalità e di qualsiasi altro elemento idoneo a identificare il ricorrente nel testo della sentenza allo scopo di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata.
Massima
L'istanza di correzione di un'autorizzazione amministrativa relativa ad armi sportive non genera in capo alla Pubblica Amministrazione un obbligo di risposta esplicita qualora il provvedimento originario sia pienamente legittimo e la correzione richiesta non trovi fondamento nelle norme positive che disciplinano le autorizzazioni medesime, né integra silenzio inadempimento la mancata pronuncia su richieste non fondatamente ancorate a un diritto soggettivo o a un interesse legittimo del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Valentina Santina Mameli, Consigliere per l'accertamento del silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione sull’istanza di correzione dell’autorizzazione all’utilizzo delle armi sportive ottenuto dal -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 673 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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