Sentenza n. 202301823/2023
4l - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno Di Lungo Periodo - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso avverso il provvedimento con il quale il Questore della provincia di sua residenza ha rigettato, con atto datato 13 maggio 2021 e notificato il 17 giugno 2021, l'istanza volta ad ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Emanuele Perego, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia l'annullamento previa sospensione dell'efficacia di tale provvedimento di rigetto. La controversia attiene dunque alla sfera dei diritti connessi al soggiorno e al lavoro autonomo di uno straniero in territorio italiano, con riflessi importanti sulla permanenza legale dell'interessato nel territorio dello Stato. La questione è stata sottoposta all'esame della Sezione Quarta del TAR Lombardia, la quale ha ritenuto di dover decidere in camera di consiglio il 14 luglio 2023, dato il carattere prevalentemente documentale della causa.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rientra nella disciplina generale dell'immigrazione e della circolazione dei cittadini stranieri, regolata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione. Le autorità di pubblica sicurezza, in particolare i Questori, esercitano il potere di rilascio e aggiornamento dei permessi di soggiorno secondo i criteri e le condizioni previsti dalle norme vigenti, tenendo conto tanto dei presupposti oggettivi richiesti per l'accesso al soggiorno per motivi di lavoro autonomo quanto della sussistenza dei requisiti soggettivi richiedesti al cittadino straniero interessato. L'aggiornamento del titolo di soggiorno costituisce un provvedimento amministrativo destinato a prolungare o modificare lo status del soggiornante e rientra nel diritto alla continuità della permanenza legale. La disciplina è inoltre integrata da istruzioni amministrative e da circolari che concretizzano i criteri di valutazione dei requisiti, con implicazioni sulla discrezionalità amministrativa sottoposta al controllo di legittimità del giudice amministrativo.
La questione giuridica
La questione sottesa al giudizio riguardava la legittimità della decisione del Questore di rigettare l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava presumibilmente la carenza di idonea motivazione del provvedimento oppure l'erronea applicazione dei criteri normativi e amministrativi per l'accesso al soggiorno per lavoro autonomo, ovvero ancora l'eccesso di potere nel valutare il possesso dei requisiti. In gioco stavano il diritto della persona a vedere considerata la propria istanza secondo corrette procedure amministrative e il legittimo interesse alla conservazione del proprio status di soggiornante, in equilibrio con i compiti di controllo e selezione che la legge conferisce alle autorità di pubblica sicurezza. La complessità della questione risiedeva nel delicato contemperamento tra la discrezionalità amministrativa nella valutazione dei requisiti e il diritto alla giustizia amministrativa del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, sia nella precedente ordinanza di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento che nella presente sentenza definitiva, ha condotto una valutazione delle censure dedotte dal ricorrente nei confronti del provvedimento contestato, concludendo che le obiezioni non fossero fondate ovvero che il Questore avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale secondo le norme applicabili. Benché il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa in allegato, dal dispositivo si evince che il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse legittimo oppure non censurabile nel merito. Il TAR ha valorizzato presumibilmente il fatto che il Questore aveva valutato correttamente il possesso dei requisiti per l'aggiornamento ovvero aveva fornito una motivazione adeguata del diniego, eliminando le possibili violazioni procedurali denunciate. La decisione di rigettare il ricorso traduce una interpretazione restrittiva dei doveri amministrativi di valutazione favorevole delle istanze di aggiornamento del soggiorno per lavoro autonomo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando dunque la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dal Questore. La sentenza comporta la definitiva conservazione del diniego all'aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Le spese della causa sono compensate tra le parti. Il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente nel fascicolo processuale, a tutela della privacy secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE n. 679 del 2016.
Massima
Il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, quando fondato sulla corretta applicazione dei presupposti normativi e su adeguata motivazione amministrativa, non integra un vizio di legittimità censurabile in sede di ricorso amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS- recante rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, emesso dal Questore -OMISSIS- in data 13/5/2021 e successivamente notificato in mani del ricorrente in data 17/6/2021. sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Perego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Genovesi n.8; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.887 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 14 luglio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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