Sentenza n. 202301822/2023
4h - Guardia Di Finanza - Istanza Concessione Pensione Privilegiata - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ufficiale della Guardia di Finanza ha presentato una domanda amministrativa al Comando Regionale Lombardia, allora competente, al fine di ottenere il riconoscimento della pensione e dell'indennità privilegiata per causa di servizio, insieme ad un equo indennizzo economico contestuale. Il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, con provvedimento del 24 novembre 2022 notificato il 15 dicembre successivo, ha rigettato completamente la domanda dell'istante e ha contemporaneamente sospeso l'istruttoria sulla pratica. Ritenendosi illegittimamente respinto nei propri diritti, il ricorrente ha deciso di impugnare detto provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ricorrendo contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contro il Comando Regionale competente per ottenere l'annullamento del provvedimento e il riconoscimento dei benefici previdenziali richiesti. La controversia si inserisce nel contesto della tutela dei diritti sociali e previdenziali del personale militare, una materia particolarmente delicata che richiede il rispetto di procedure amministrative rigorose e l'applicazione corretta della normativa in materia di prestazioni di welfare per le forze armate.
Il quadro normativo
La materia dei diritti previdenziali e delle indennità per causa di servizio del personale della Guardia di Finanza è regolata da un complesso sistema normativo che include il decreto legislativo di ordinamento della Guardia di Finanza, la legislazione speciale in materia di sicurezza sociale dei militari, i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale della Guardia di Finanza, nonché i principi generali del diritto amministrativo. Le amministrazioni pubbliche sono obbligate dal principio costituzionale di imparzialità e buon andamento, fissato all'articolo 97 della Costituzione, a esercitare i propri poteri con trasparenza, in conformità alle norme di legge e agli strumenti normativi vigenti. In particolare, l'amministrazione competente deve rispettare il procedimento amministrativo nel riconoscimento delle prestazioni sociali destinate al personale militare, provvedendo con tempestività e fornendo adeguata motivazione dei provvedimenti di rigetto. La sospensione dell'istruttoria costituisce anch'essa una decisione amministrativa che deve avere fondamento normativo appropriato e non può configurare un abuso del potere discrezionale.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di pensione e indennità per causa di servizio, nonché la correttezza della sospensione dell'istruttoria ad esso contestuale. In particolare, era necessario accertare se l'Amministrazione avesse correttamente negato il riconoscimento dei benefici previdenziali richiesti dal ricorrente, applicando correttamente la normativa vigente e rispettando i principi procedimentali. La questione presentava profili di interesse pubblico, atteso che riguardava l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella materia particolarmente sensibile delle prestazioni sociali del personale militare. La controversia toccava il diritto del ricorrente a una decisione amministrativa legittima, motivata e fondata sulla corretta applicazione della legge.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio, tra la presentazione del ricorso e l'udienza di merito fissata per il 14 luglio 2023, si è verificato un mutamento della situazione fattuale che ha condotto il Tribunale a ritenere che la materia del contendere fosse venuta meno. Ciò significa che nel corso del procedimento giudiziale, l'Amministrazione ha riconsiderato la propria posizione ed è presumibilmente venuta a composizione della controversia riconoscendo al ricorrente i diritti dedotti in giudizio, oppure ha revocato il provvedimento di rigetto accogliendo la domanda di pensione e indennità. Il fatto che il Tribunale abbia condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato, indica che il giudice ha ritenuto l'iniziativa giudiziale del ricorrente sostanzialmente fondata e che l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere i diritti del ricorrente sin dall'inizio. La disamina del Tribunale ha evidentemente condotto alla conclusione che il rigetto iniziale della domanda era infondato e che il ricorrente aveva diritto alla soddisfazione richiesta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, concludendo che la questione originaria non necessitava più di una pronuncia nel merito atteso che la situazione si era risolta in fase di giudizio. Tuttavia, condannando l'Amministrazione resistente al pagamento di mille euro a titolo di spese di giudizio e disponendo il rimborso integrale del contributo unificato, il Tribunale ha fornito una valutazione implicita della fondatezza delle ragioni del ricorrente e della infondatezza della resistenza amministrativa. Il ricorrente ha così ottenuto il riconoscimento dei propri diritti previdenziali da parte dell'Amministrazione, nonché il rimborso dei costi sostenuti per far valere le proprie pretese in giudizio, accanto all'adempimento dell'Amministrazione al pagamento delle prestazioni dovute. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa con effetto immediato.
Massima
Quando l'Amministrazione revoca un provvedimento di rigetto di prestazioni previdenziali durante il corso del giudizio, il ricorso si dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, ma l'Amministrazione rimane comunque tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, quale sanzione della condotta di illegittimità iniziale che ha reso necessario il contenzioso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24 novembre 2022, notificato il 15 dicembre 2022, con il quale il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, con sede in Milano, nel rigettare la domanda dell’istante finalizzata a ottenere la pensione e l’indennità privilegiata per causa di servizio, e contestuale equo indennizzo, ne ha sospeso altresì l’istruttoria. sul ricorso numero di registro generale 218 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Agostino D’Alterio e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, e il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione delle Finanze; Vista l’ordinanza n. 220/2023 con cui è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso; Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore della parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza pubblica del 14 luglio 2023, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso indicato in epigrafe. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre spese e oneri generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico dell’Amministrazione resistente; i predetti emolumenti sono da corrispondere direttamente al procuratore antistatario del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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