Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—NOMINA COMMISSARIO A
Sentenza n. 202301801/2023
3i/p - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di regolarizzazione presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L. n. 77/2020 – Identificativo domanda MB470702047 del 16/07/2020; accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Interno- Prefettura -U.T.G. di Milano di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, previa emissione delle misure cautelari più idonee nel caso di specie ad assicurare gli effetti dell'emananda pronuncia sul ricorso numero di registro generale 891 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e dispone come in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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