Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202301797/2023

2c - Edilizia - Abusi - Ordinanza Ripristino Dello Stato Dei Luoghi

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di rimessione in pristino ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 n. 246/2020 del 3.12.2020 a firma del Dirigente dell'Area Servizi per il Territorio del Comune di Seregno (MB);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/11/2021:
della “nota di riscontro” all'istanza di fiscalizzazione ex art. 34 T.U. Edilizia presentata in data 3 marzo 2021 (prot. 2021/0012108) nell'interesse del Fallimento S.I.C.I.S. S.r.l., trasmessa in data 16 agosto 2021 e a firma del Responsabile del procedimento arch. Visco Gilardi e per l'effetto dichiarare il dovere dell'A.C. di Seregno di provvedere nel merito sull'istanza di fiscalizzazione ex art. 34 T.U. Edilizia presentata in data 3 marzo 2021 (prot. 2021/0012108) nell'interesse del Fallimento S.I.C.I.S. S.r.l.
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fallimento S.I.C.I.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Seregno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bertacco e Vincenzo Andrea Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Paolo Bertacco in Milano, via San Clemente, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seregno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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