Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202301792/2023

3a/x - Ambiente - Attività Di Recupero Rifiuti Non Pericolosi - Diffida Ad Adempiere Ex Art. 216 Comma 4 Del D.lgs. 152/2006

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano s.r.l. gestiva un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato presso il comune di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, in via Martirano numeri 4 e 6. Nel febbraio 2022 la Città Metropolitana di Milano ha emesso una diffida, identificata come numero 31517, con la quale ordinava la sospensione immediata dell'attività di recupero rifiuti presso detto insediamento e imponeva alla ricorrente il rispetto di ulteriori prescrizioni di natura ambientale e gestionale. La società ricorrente non ha accettato l'inibizione dell'attività e ha presentato rimostranze, alle quali la Città Metropolitana ha replicato con una nota del 14 ottobre 2022 che confermava le ragioni della diffida e ne integrava il contenuto. Di fronte al rifiuto dell'amministrazione di accogliere le proprie istanze, la ricorrente si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l'annullamento sia della diffida originaria sia della successiva nota di integrazione.

Il quadro normativo

La materia della gestione e del recupero dei rifiuti è disciplinata dal decreto legislativo numero 152 del 2006, che stabilisce i criteri per l'esercizio di attività di recupero, le condizioni di conformità degli impianti e gli obblighi in capo ai gestori in termini di protezione ambientale. Le attività comportanti modifiche ambientali significative sono inoltre sottoposte ai controlli della Regione Lombardia per il tramite dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e della Città Metropolitana nella sua qualità di ente dotato di competenze amministrative in materia ambientale e territoriale. Le autorità amministrative competenti dispongono di poteri diffidatori e sanzionatori qualora riscontrino violazioni delle normative vigenti, inclusi regolamenti locali e vincoli paesaggistici o di tutela del suolo e dell'ambiente. Il ricorso contro le diffide amministrative è contemplato dall'articolo 120 del codice del processo amministrativo, che consente l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi lesivi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della diffida emessa dalla Città Metropolitana, ossia se l'amministrazione aveva correttamente accertato il verificarsi delle violazioni normative che giustificassero l'ordine di sospensione dell'attività e l'imposizione di prescrizioni. La ricorrente contestava la fondatezza dei motivi che avevano indotto la Città Metropolitana a emettere il provvedimento ablatorio, sostenendo presumibilmente che l'impianto rispettava i requisiti di legge o che le presunte irregolarità erano state già corrette. In gioco vi era il diritto alla continuazione di un'attività economica legittimamente intrapresa, contrapposto al potere-dovere dell'amministrazione di tutelare l'ambiente e il territorio secondo i principi di precauzione e di responsabilità. La questione coinvolgeva dunque l'equilibrio tra libertà economica e interesse pubblico ambientale, nonché la corretta applicazione della normativa tecnica e amministrativa nel settore dei rifiuti.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, il respingimento integrale del ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto manifestamente fondati i motivi che avevano determinato l'intervento della Città Metropolitana. Il TAR, esaminando la documentazione amministrativa e tecnica agli atti, ha presumibilmente accertato che l'impianto in questione presentava violazioni significative dei parametri normativi applicabili in materia di gestione rifiuti, ubicazione, impatto ambientale o conformità alle autorizzazioni. Il giudice ha verosimilmente considerato corretta la valutazione tecnico-amministrativa dell'ente e la proporzione tra il gravame imposto, mediante la sospensione dell'attività, e la necessità di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Il respingimento anche dei motivi aggiunti, che rappresentavano tentativi di contestazione ulteriore, segnala che la Città Metropolitana ha fornito riscontri esaustivi alle rimostranze della ricorrente, dimostrando la solidità della propria posizione amministrativa. La condanna al pagamento delle spese di causa manifesta infine la convinzione del collegio che il ricorso fosse manifestamente infondato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge integralmente il ricorso proposto da Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano s.r.l., confermando così la legittimità della diffida del 23 febbraio 2022 numero 31517 e della successiva nota di integrazione del 14 ottobre 2022 emesse dalla Città Metropolitana di Milano. La ricorrente è condannata al rimborso delle spese di causa nella misura di quattromila euro in favore della Città Metropolitana, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Conseguenza pratica della sentenza è che l'ordine di sospensione dell'attività di recupero rifiuti rimane pienamente efficace e vincolante, e le prescrizioni dettate dall'amministrazione devono continuare a essere osservate. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione pubblica competente in materia ambientale e territoriale esercita legittimamente i propri poteri diffidatori e sospensori nei confronti di impianti di gestione rifiuti qualora accertati violazioni normative significative, e tali provvedimenti trovano pieno sostegno in sede giurisdizionale amministrativa quando sorretti da motivazione tecnica e amministrativa solida e proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura,	Consigliere
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'annullamento
della diffida del 23 febbraio 2022 n. 31517, con cui la Città Metropolitana di Milano ha ordinato di sospendere l’attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'insediamento di via Martirano n. 4/6 e ha dettato ulteriori prescrizioni a carico di Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano s.r.l.;
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento
della nota prot. 157232 del 14 ottobre 2022 di riscontro alle proposte formulate dalla ricorrente e di integrazione della diffida 23 febbraio 2022, n. 31517;
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IMMOBILIARE CAVE SABBIA DI TREZZANO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato e Massimiliano Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Dante, n. 16;
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Giorgio Giulio Grandesso, Nadia Marina Gabigliani e Maraluisa Bernardette Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della propria Avvocatura in Milano, Via Vivaio, n. 1;
PARCO AGRICOLO SUD MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (ARPA)-LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di causa in favore della Città Metropolitana di Milano, che vengono liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash