Sentenza n. 202301779/2023
3i - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Improcedibilità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera ha presentato istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno presso la competente amministrazione italiana. Il Ministero dell'Interno ha successivamente notificato un provvedimento dichiarando l'istanza improcedibile, negando quindi la possibilità di proseguire con l'esame della richiesta avanzata dalla ricorrente. Di fronte a questo diniego, la persona interessata ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo, sostenendo che la dichiarazione di improcedibilità fosse ingiustificata e lesiva dei suoi diritti procedurali e sostanziali. Il ricorso è stato presentato nel 2019 e discusso in udienza nel luglio del 2023 dal TAR di Milano, sezione quarta.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dei titoli autorizzativi per la permanenza di cittadini stranieri sul territorio italiano. La procedura di rinnovo del permesso di soggiorno rappresenta uno strumento essenziale attraverso il quale il soggiornante straniero esercita il diritto di continuare a risiedere legalmente in Italia, mantenendo la propria posizione giuridica. La dichiarazione di improcedibilità di un'istanza di rinnovo è un provvedimento amministrativo che interrompe il corso della procedura amministrativa, impedendo che essa prosegua verso la decisione nel merito sulla richiesta. Tale dichiarazione deve però trovare un fondamento legale preciso nella normativa vigente, altrimenti costituisce un abuso del potere amministrativo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di rinnovo emessa dal Ministero dell'Interno nei confronti della ricorrente. La ricorrente contestava che l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti legali che rendono un'istanza improcedibile, sostenendo che tali presupposti non sussistevano nel suo caso concreto. La questione giuridica relevante era dunque se l'amministrazione avesse potuto legittimamente dichiarare improcedibile l'istanza senza che ricorressero i necessari presupposti procedurali e sostanziali previsti dalla legge, oppure se fosse obbligata a proseguire nell'esame della richiesta di rinnovo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel decidere della causa, ha analizzato gli elementi di fatto e di diritto emersi dal fascicolo amministrativo e dalle deduzioni delle parti. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata, come talora accade nelle sentenze di ottemperanza o in quelle molto brevi, la decisione di respingere il ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato. Ciò significa che il TAR ha accertato che sussistevano i presupposti legali per dichiarare l'istanza improcedibile, e che l'amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere. Il giudice ha quindi respinto le doglianze della ricorrente in ordine alla violazione dei suoi diritti procedurali e ha confermato la validità dell'operato amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla ricorrente, confermando così il provvedimento di improcedibilità emesso dal Ministero dell'Interno il 4 giugno 2019. Le spese di lite sono state compensate, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese legali. La sentenza è stata resa esecutiva mediante ordine all'autorità amministrativa, e le generalità della ricorrente sono state oscurate dai registri al fine di tutelare la sua riservatezza personale, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione legittimamente dichiara l'improcedibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno quando ricorrono i presupposti legali previsti dalla normativa in materia di stranieri, e il giudice amministrativo sindaca il meritevole rispetto della legge in tale valutazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di improcedibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, notificato alla ricorrente in data 4 giugno 2019. sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Valparaiso n. 10; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex artt. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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