Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Inammissibile
Sentenza n. 202301771/2023
2c - Edilizia - Abusi - Ordinanza N. 14/2021 Di Demolizione/ripristino Stato Dei Luoghi
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento I) con il ricorso introduttivo: dell'ordinanza n. 14 del 28.10.2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Codevilla, concernente “il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione della copertura pressostatica a protezione di n. 2 campi da gioco avente altezza massima di mt. 10,90 e dimensione di circa 40,00mtx40mt”, con contestuale quantificazione e individuazione dell'area da acquisire di diritto al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione entro i termini stabiliti, come da tavola allegata alla medesima ordinanza, notificata alle ricorrenti - la prima “in qualità di proprietaria dell'area” e la seconda “in qualità di gestore dell'area” - in data 8.11.2021; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche al momento non noto alle ricorrenti, ivi compreso il verbale del sopralluogo effettuato in data 21.10.2021 presso il Centro Sportivo dal Servizio Tecnico comunale, richiamato nelle premesse dell'impugnata ordinanza; nonché per il risarcimento del danno per equivalente, da lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. II) Con i motivi aggiunti depositati in data 29.11.2022: dell'atto del Comune di Codevilla, del 17.10.2022, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, recante “Nota di riscontro – Precisazioni sull'applicazione delle sanzioni” con riferimento alla “Comunicazione inizio lavori del 14/10/2022, P.G. 5406/22, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett e-bis del D.P.R. 380/01 per l'installazione di «copertura pressostatica di campi da tennis in terra rossa esistenti» nel complesso sportivo «Oltrepò Tennis Academy» sito in Codevilla – Via Retorbido n. 24 – Fg. 7, Part. 633”; degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti; nonché per il risarcimento dei danni ingiustamente patiti dalle ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 64 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Effebielle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Oltrepo Tennis Academy S.S.D. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Marina Giani, Stefano Sonzogni, Ronnie Rodino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Codevilla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codevilla; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibili i motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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