Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301767/2023

4e - Commercio - Autorizzazione Installazione Chiosco A Controinteressato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione quarta) per impugnare un provvedimento riguardante il diniego o il mancato rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di un chiosco a carattere commerciale. Il ricorso era diretto contro l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. Nella procedura era presente un controinteressato, identificabile con la controparte o con altro soggetto legittimato ad intervenire nel procedimento amministrativo (quale ad esempio un altro richiedente concorrente o un ente locale coinvolto). La controversia riguardava la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato sotto il profilo sia della legittimità formale che sostanziale.

Il quadro normativo

La materia delle autorizzazioni per l'installazione di chioschi in ambito urbano è disciplinata dal decreto legislativo numero 114 del 1998, che regola l'accesso alle attività commerciali, e da normative regionali e comunali che definiscono le procedure autorizzative e i criteri di concessione. Le disposizioni del codice del processo amministrativo (decreto legislativo numero 104 del 2010) disciplinano le modalità di ricorso davanti ai tribunali amministrativi, inclusi i presupposti di ammissibilità e ricevibilità. La legge italiana richiede infatti il rispetto di condizioni procedurali rigorose affinché un ricorso possa essere esaminato nel merito, tra cui il rispetto dei termini di proposizione e la legittimazione ad agire del ricorrente.

La questione giuridica

Il punto controverso concerne l'ammissibilità del ricorso promosso dal ricorrente avverso il provvedimento amministrativo relativo all'installazione del chiosco. In particolare, la questione riguarda il rispetto dei presupposti processuali richiesti dalla normativa sul processo amministrativo, quali la legittimazione attiva, la presentazione entro i termini previsti, l'interesse ad agire e l'esistenza di un provvedimento amministrativo effettivamente impugnabile. Tali profili, quando difettano, rendono il ricorso inammissibile e impediscono al giudice amministrativo di entrare nel merito della controversia, indipendentemente dal fondamento delle contestazioni mosse al provvedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha condotto un'analisi dei presupposti procedurali necessari affinché il ricorso fosse riconosciuto ammissibile. All'esito di tale verifica, il tribunale ha ritenuto che uno o più dei suddetti presupposti fossero difettosi, rendendo il ricorso improcedibile. Ciò potrebbe dipendere dal mancato rispetto del termine ordinatorio o perentorio di proposizione del ricorso, dalla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, dall'assenza di un interesse ad agire qualificato, ovvero dall'impossibilità di individuare un provvedimento amministrativo specifico e impugnabile. La dichiarazione di improcedibilità equivale ad un provvedimento processuale che estingue il giudizio senza esame del merito della controversia, poiché il difetto è ritenuto insuperabile e non rimediabile mediante il completamento della documentazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, statuendo che la causa non poteva proseguire nel giudizio di merito. Tale pronuncia comporta l'estinzione del procedimento dinanzi al giudice amministrativo e l'impossibilità per il ricorrente di ottenere una pronuncia nel merito sulla fondatezza o meno delle proprie pretese. Il ricorrente rimane pertanto gravato dal provvedimento amministrativo originario e non avrà accesso alla tutela giudiziaria amministrativa in questa sede.

Massima

L'improcedibilità di un ricorso amministrativo determina l'estinzione della causa per vizio processuale insuperabile, indipendentemente dal merito della controversia, quando difettino i presupposti fondamentali della ricevibilità della domanda giudiziale quale la legittimazione, il termine di proposizione o l'identificazione di un provvedimento amministrativo impugnabile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 780 del 2020:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'Autorizzazione all'installazione del chiosco in via Arona - identificato con il codice 22 ex bando n. 82 “nuove concessioni extramercato” - PG 429247/2016 del 9 agosto 2016, ritirata in data 20 ottobre 2016 e conosciuta in occasione dell'accesso agli atti in data 6 marzo 2020;
- dei provvedimenti dirigenziali del Comune di Milano, con i quali è stata concessa la proroga della predetta autorizzazione commerciale, anch'essi conosciuti in occasione dell'accesso agli atti in data 6 marzo 2020 con particolare riferimento a:
- atto PG 507654/2017 del 9/11/2017, che ha concesso la proroga sino al 20/4/2018;
- atto PG  0228066/2019 del 22/5/ 2019, che ha concesso la proroga sino al 14/11/2019;
- atto PG 0543848/2019 del 26/11/2019 che ha concesso la proroga sino al 15/1/2020;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11\12\2020:
anche per l’accertamento della intervenuta decadenza
- della concessione di occupazione di suolo pubblico del posteggio extramercato sito in Via Arona identificato con codice n. 22 in capo al Sig. Currò e dell'Autorizzazione all'installazione del chiosco in via Arona - identificato con il codice 22 ex bando n. 82 “nuove concessioni extramercato” - PG 429247/2016 del 9 agosto 2016, ritirata in data 20 ottobre 2016 e conosciuta in occasione dell'accesso agli atti in data 6 marzo 2020;
- dei provvedimenti dirigenziali del Comune di Milano, con i quali è stata concessa la proroga della predetta autorizzazione commerciale, anch'essi conosciuti in occasione dell'accesso agli atti in data 6 marzo 2020 con particolare riferimento a:
- atto PG 507654/2017 del 9/11/2017, che ha concesso la proroga sino al 20/4/2018;
- atto PG  0228066/2019 del 22/5/ 2019, che ha concesso la proroga sino al 14/11/2019;
- atto PG 0543848/2019 del 26/11/2019 che ha concesso la proroga sino al 15/1/2020;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
- dell'eventuale atto conclusivo del procedimento avviato con nota in data 7 febbraio 2020 e prorogato con nota in data 4 agosto 2020 volto alla dichiarazione di “diniego al rilascio dell'Autorizzazione n. 15186 e relativa concessione di occupazione di suolo in via Arona a mezzo chiosco” del chiosco e ordine di rimozione della struttura” nonché della “Autorizzazione n. 15186” mai conosciuta dai ricorrenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/10/2021:
della Determinazione Dirigenziale – Area Attività Produttive e commercio n. 5611 del 15.7.2021 e relativo Allegato A, della nota del Comune di Milano in data 4.8.2021, indirizzata al Sig. Currò;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/5/2022:
del provvedimento n. prot. PG/0239895 del 29.4.2022, con cui il Comune di Milano ha rilasciato al Sig. Giuseppe Luigi Currò, “ad integrazione dell'autorizzazione del 12/08/2016 atti PG 429247/2016 (quale parte integrante)”, l'autorizzazione “conclusiva del procedimento unico comprensiva della verifica di conformità edilizio/urbanistica (avente)… validità come titolo abilitativo edilizio per il posizionamento del chiosco in via Arona”; dell'art. 8.1. delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT del Comune ove interpretato nel senso di consentire/sanare l'installazione di un chiosco permanente su suolo pubblico senza il preventivo rilascio di titolo edilizio (permesso di costruire), ma solo con un parere di conformità urbanistica rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale; nonché dell'art. 116, comma 4, del vigente Regolamento Edilizio.
quanto al ricorso n. 295 del 2023:
del provvedimento PG. 652935/2022 adottato dalla Direzione Specialistica autorizzazioni e concessioni - SUAP Area Attività Commerciali e SUAP Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche - Ufficio Chioschi FA/pp, notificato a mezzo pec in data 2 dicembre 2022 al ricorrente recante “decadenza dell'autorizzazione per l'installazione del chiosco iniziale in via Arona ex bando n 82 nuove concessioni extramercato atti PG 429247/2016 del 17/08/2016 e la DECADENZA del tiolo abilitativo atti PG 0239895/2022 del 29/04/2022” e il connesso ordine di demolizione del relativo manufatto; di ogni altro atto questi presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche allo studio conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nicola Ciniero, Furlani Lucio, Aloisio Alessandro, Castoglioni Silvia, Prinetti Silvia e Locati Paolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Francesca Canta, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, corso Venezia, 10;
Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla, 6;
Giuseppe Luigi Curro', rappresentato e difeso dagli avvocati Goffredo Sturniolo, Alberto Pappalardo e Antonino Crisci', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Giuseppe Luigi Curro';
Visto l’atto di intervento ad opponendum proposto da Nicola Ciniero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2023, proposto da
Giuseppe Luigi Currò, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Giorgio e Antonino Crisci', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla 6;
ad opponendum:
Nicola Ciniero, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Francesca Canta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, previa riunione:
dichiara inammissibile il ricorso Rg. n.295/2023;
dichiara improcedibile il ricorso Rg. n.780/2020, integrato da motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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