Sentenza n. 202301753/2023
3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Rinnovo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso una decisione riguardante il rinnovo di un permesso di soggiorno. La controversia si inserisce nella materia dell'immigrazione e della regolarità amministrativa dei non cittadini, settore dove frequentemente sorgono questioni procedurali delicate e di diritto sostanziale. Il TAR, investito della questione, ha ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile, il che significa che non ha affrontato il merito della causa per ragioni procedurali. Tale esito ricorre tipicamente quando mancano i presupposti essenziali per la ricevibilità del ricorso stesso, quali l'interesse ad agire, la legittimazione del ricorrente, o difetti nella struttura formale della impugnazione proposta.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce i criteri, le procedure e i diritti connessi al soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio italiano. Le disposizioni concernenti il rinnovo dei permessi sono dettate da articoli specifici di tale testo unico, che prevedono termini perentori per la richiesta, modalità di presentazione presso le questure territorialmente competenti, e cause di diniego quando vengono meno i requisiti legittimanti. Inoltre, sono rilevanti i principi generali del diritto amministrativo sulla ricevibilità dei ricorsi amministrativi, tra cui la necessità che il ricorrente abbia qualità per stare in giudizio e un interesse legittimo diretto e concreto nella materia controversa.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia riguardava presumibilmente l'esistenza dei presupposti procedurali necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato nel merito dal giudice amministrativo. È probabile che il ricorrente non disponesse dei requisiti richiesti dalla legge per impugnare validamente il provvedimento amministrativo riguardante il rinnovo del permesso di soggiorno, oppure che la domanda prospettasse una pretesa non tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. In materia di immigrazione, frequentemente emergono questioni delicate circa la tempestività della proposizione del ricorso, la corretta identificazione dell'amministrazione convenuta, o la configurazione dell'interesse legittimo del ricorrente, la cui assenza comporta l'improcedibilità della domanda.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha valutato gli elementi formali e procedurali della domanda amministrativa, concludendo che mancavano i requisiti essenziali per procedere nel merito. Tale valutazione ha comportato l'esclusione dal giudizio della questione sostanziale relativa al rinnovo del permesso, indipendentemente dal fondamento della pretesa fatta valere. Il giudice amministrativo non ha quindi affrontato se il rifiuto o la non concessione del rinnovo fosse giusto o ingiusto, limitandosi a riscontrare che il ricorso, nella forma presentata, era affetto da un vizio insanabile di natura processuale. Questa decisione rispecchia l'assetto ordinamentale per cui la ricevibilità rimane condizione inderogabile di accesso alla giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, il che significa che ha rigettato la domanda senza pronunziare sul merito della questione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Conseguentemente, il ricorrente rimane in posizione di mancata definizione della propria istanza amministrativa ovvero con la sospensione degli effetti della decisione impugnata, a seconda della situazione processuale concreta. Il provvedimento è idoneo a ricorso ulteriore in sede di appello amministrativo qualora il ricorrente ritenga che sussistessero i presupposti per la ricevibilità della domanda iniziale.
Massima
La mancanza dei presupposti procedurali essenziali, quali l'interesse legittimo diretto e la legittimazione ad agire, comporta l'improcedibilità del ricorso amministrativo in materia di permessi di soggiorno indipendentemente dal fondamento sostanziale della pretesa fatta valere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS-recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2019 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Lepetit n.19; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1291 del 2019 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata da parte ricorrente l’11 maggio 2023; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 5 luglio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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