Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Accolto
Sentenza n. 202301746/2023
4h - Forze Armate - Indennità Di Buonuscita - Diritto Alla Riliquidazione Con Riconoscimento Di Sei Scatti Stipendiali
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987. sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2021, proposto da Antonino Abbruscato, Andrea Barile, Pasquale Belfiore, Salvatore Bellini, Francesco Caputi, Giuseppe Carnevale, Lino Ceniccola, Luigi Cipriano, Domenico Cirigliano, Giuseppe Armando Di Gioia, Giovanni Flore, Luigi Frattini, Pasquale Fucarino, Antonio Gagliani, Walter Leorato, Francesco Lomuscio, Nicola Marino, Giuseppe Monteleone, Robertino Morselli, Filippo Morsillo, Pasquale Onorevole, Angelo Paiano, Cosimo Pezzarossa, Renato Fulvio Riganello, Antonello Sanna, Filippo Schiliro', Ferdinando Stefani, Francesco Terranova, Giuseppe Torrisi, Pier Corrado Triberio, Fernando Antonio Vecchio, Mario Zuddas, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Sonia De Marco in Milano, Corso Magenta, 2; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici di cui in premessa, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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