Sentenza n. 202301739/2023
3m - Pubblica Istruzione - Personale Docente - Concorso Ordinario, Per Titoli Ed Esami, Finalizzato Al Reclutamento Del Personale Docente Per Posti Comuni E Di Sostegno Nella Scuola Secondaria Di Primo E Secondo Grado - Mancanza Di Titolo Idoneo - Esclusione Dalla Partecipazione Alla Procedura Concorsuale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un candidato ha partecipato a una procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito mediante Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo. Il ricorrente era stato inizialmente incluso negli elenchi dei partecipanti al concorso per la classe di concorso B022, settore di specializzazione che richiede specifici titoli di accesso. Successivamente, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, su segnalazione dell'organo accertatore incaricato delle verifiche, ha emesso un decreto dispositivo mediante il quale il candidato veniva formalmente estromesso dalla partecipazione alla procedura concorsuale, motivando l'esclusione con la mancanza di idoneo titolo di accesso secondo quanto disposto dall'articolo 3 del bando di concorso. Il ricorrente ha contestato tale esclusione ritenendo che il proprio diploma accademico di primo livello in nuove tecnologie dell'arte possedesse, contrariamente alla valutazione amministrativa, i requisiti necessari per accedere legittimamente alla classe di concorso B022 e per figurare nella graduatoria di merito del concorso.
Il quadro normativo
La procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti è disciplinata da specifiche normative nazionali che dettano i criteri di accesso, i titoli richiesti per l'iscrizione e le modalità di valutazione dei candidati. L'articolo 3 del bando di concorso stabilisce appunto quali titoli di studio e qualificazioni professionali siano da considerarsi idonei per accedere a ciascuna classe di concorso, operando una selezione basata sul grado di correlazione tra la formazione del candidato e il profilo professionale della classe di insegnamento. Nel caso di specie, la controversia verte sulla corretta interpretazione di quali diplomi accademici di primo livello, in particolare quelli rilasciati da istituzioni di alta formazione artistica e musicale, debbano essere riconosciuti come equivalenti ai tradizionali titoli di laurea per accedere a specifiche classi di concorso. La questione si inscrive inoltre nel più ampio contesto dei diritti procedurali della persona fisica sottoposta a verifiche amministrative, con conseguente applicazione dei principi di trasparenza e corretta istruttoria del procedimento.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda l'interpretazione e l'applicazione dei criteri di accesso alle procedure concorsuali per l'insegnamento nella scuola secondaria, specificamente se un diploma accademico di primo livello in nuove tecnologie dell'arte debba essere riconosciuto come titolo valido per la classe di concorso B022 oppure se tale qualificazione non possieda i requisiti formali e sostanziali richiesti dal bando. La questione è giuridicamente complessa perché implica la corretta classificazione di un titolo di studio nel sistema nazionale dell'istruzione superiore, dove coesistono ordini diversi di formazione, nonché la corretta applicazione della normativa sugli studi accademici rispetto ai tradizionali percorsi universitari. In gioco vi è il diritto del candidato ad accedere alle procedure concorsuali per il pubblico impiego su basi obiettive e non discriminatorie, nonché il diritto della pubblica amministrazione a garantire un'appropriata selezione del personale docente secondo criteri coerenti con le esigenze didattiche e formative della scuola italiana.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga nella presente versione la motivazione analitica e articolata del ragionamento giudiziario, il fatto che il Tribunale Amministrativo Regionale abbia accolto il ricorso in ogni sua parte consente di desumere che il collegio giudicante abbia ritenuto fondato il reclamo del candidato circa la corretta qualificazione del suo diploma accademico quale titolo idoneo per la partecipazione al concorso. Il giudice amministrativo, verificando l'operato dell'amministrazione scolastica, evidentemente ha riscontrato che l'esclusione del ricorrente non era legittimamente motivata ovvero era basata su un'interpretazione errata o troppo restrittiva dei criteri di accesso stabiliti dal bando. Il Tribunale ha ritenuto opportuno accogliere anche la richiesta di declaratoria dell'idoneità del diploma accademico, fornendo così una pronuncia che va oltre l'annullamento del provvedimento esclusivo e sancisce positivamente il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale. Tale operazione giuridica rimette il candidato nelle condizioni di partecipazione piena alla procedura, consentendogli di competere lealmente per i posti a concorso secondo i criteri di merito stabiliti dal bando.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso del candidato, annullando il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, l'allegato elenco di esclusione e il decreto di approvazione della graduatoria regionale di merito nella parte in cui non figurava il nominativo del ricorrente, nonché annullando la graduatoria stessa nella medesima parte. La sentenza dichiara inoltre l'idoneità del diploma accademico di primo livello in nuove tecnologie dell'arte a costituire valido titolo di accesso e legittimazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso B022, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a essere riammesso alla procedura e incluso nella relativa graduatoria regionale di merito. Il Tribunale ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila cinquecento euro in favore del procuratore del ricorrente, oltre agli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato. La sentenza è ordinata ad essere eseguita dall'autorità amministrativa competente.
Massima
Un diploma accademico di primo livello in nuove tecnologie dell'arte rilasciato da istituzione legittimata di alta formazione artistica costituisce titolo idoneo e legittimante per l'accesso alla procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento di personale docente per la classe di concorso B022, sicché l'esclusione del candidato basata sulla mancanza di idoneo titolo è illegittima e deve essere annullata con obbligo di riammissione alla procedura e inclusione in graduatoria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento a) del Decreto del -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente, incluso negli elenchi allegati al citato Decreto, veniva estromesso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. -OMISSIS-, come integrato e modificato dal D.D. n. -OMISSIS- e dal D.D. n. -OMISSIS- (recante il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla G.U. n.-OMISSIS-) per la classe di concorso B022, per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso; b) dell’Allegato al Decreto -OMISSIS-, impugnato sub a), a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. -OMISSIS-, come integrato e modificato dal D.D. n. -OMISSIS-, e dal D.D. n. -OMISSIS-, per la classe di concorso B022, per mancanza di idoneo titolo di accesso, ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso; c) del Decreto del -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale veniva approvata la graduatoria regionale di merito del concorso indetto con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. -OMISSIS-, come integrato e modificato dal D.D. n. -OMISSIS-, e dal D.D. n. -OMISSIS-, per la classe di concorso B022, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; d) della graduatoria regionale di merito del concorso indetto con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. -OMISSIS-, come integrato e modificato dal D.D. n. -OMISSIS-, e dal D.D. n. -OMISSIS-, per la classe di concorso B022, allegata al decreto approvativo impugnato sub c), nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente; e) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivi degli interessi del ricorrente, tra cui, in particolare, per quanto di ragione: 1) le verifiche effettuate dall’Organo accertatore all’esito delle quali il ricorrente veniva ritenuto privo di idoneo titolo di accesso alla procedura concorsuale in discorso; 2) l’avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso alla luce delle verifiche effettuate e gravate sub e), n. 1); nonché, per l’accertamento e la declaratoria del diritto e/o interesse legittimo del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale indetta con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. -OMISSIS-, come integrato e modificato dal D.D. n. -OMISSIS-, e dal D.D. n. -OMISSIS-, ed incluso nella relativa graduatoria regionale di merito, previa declaratoria di idoneità del diploma accademico di I livello in nuove tecnologie dell’arte a costituire valido titolo di accesso e legittimazione alla procedura concorsuale de qua relativamente alla classe di concorso B022. sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Viste le richieste di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositate in atti da entrambe le parti; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole in € 2.500,00, oltre agli accessori di legge e rifusione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i controinteressati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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