Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202301727/2023

1n - Intervento Tecnico Urgente Per Dissesto Statico Fabbricato

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento:
- della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano prot. n. U.0056680 del 27.9.2019, avente ad oggetto “Intervento tecnico urgente per dissesto statico fabbricato sito nel Comune di Milano”, trasmessa via pec alla ricorrente in data 27.9.2019;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso a quelli espressamente impugnati, “ancorché non conosciuto”.
sul ricorso numero di registro generale 2600 del 2019, proposto da
Borio Mangiarotti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Fabio Todarello in Milano, Piazza Velasca, 4;
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Condominio via Montello 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Aurelio Saffi 23;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Condominio via Montello 4;
Vista la dichiarazione del 25 maggio 2023, con la quale i legali di parte ricorrente dichiarano “ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo, di non avere più interesse alla decisione del ricorso in epigrafe, motivo per cui si rinunzia alla definizione dello stesso”;
Visti gli artt. 84, 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che i legali di parte ricorrente, in data 25.5.2023, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado perché, “nelle more della fissazione dell’udienza di merito, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio”, dichiarando quindi, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo, di non avere più interesse alla decisione del ricorso in epigrafe, motivo per cui si rinunzia alla definizione dello stesso”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 84 del c.p.a.:
“1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
Rilevato che, nella fattispecie, la dichiarazione di rinuncia non rispetta le formalità richieste dal richiamato art. 84 c.p.a., atteso che, pur essendo notificata alle parti (in data 25.5.2023), è sottoscritta dai legali della ricorrente in mancanza di mandato speciale (non potendosi ritenere tale il mandato generale contenuto nel ricorso introduttivo);
Ritenuto, dunque, che nella fattispecie debba trovare applicazione il quarto comma del citato art. 84, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del peculiare sviluppo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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