Sentenza n. 202301702/2023
4l - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno Lungo Periodo - Irricevibilità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo, trasmettendo la domanda con assicurata postale. Il Questore della Provincia interessata, con decreto del 25 agosto 2022 notificato il 5 settembre 2022, ha dichiarato irricevibile tale istanza. Di fronte a questo provvedimento che impediva l'accesso al procedimento amministrativo, il ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia lamentando l'illegittimità del rifiuto di ricevere la sua domanda. La controversia involgeva una questione procedimentale fondamentale relativa alle modalità di presentazione e di accoglimento delle istanze di permesso di soggiorno, diritto strettamente connesso alla liberta di circolazione e al diritto di soggiorno dello straniero nel territorio nazionale.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo è disciplinata dal decreto legislativo sul testo unico dell'immigrazione e da successive disposizioni regolamentari che definiscono i criteri e le modalità di rilascio. La normativa stabilisce i requisiti che il richiedente deve possedere, i documenti da produrre e le procedure che l'Amministrazione deve seguire nell'istruttoria. Le norme sulla ricevibilità delle domande amministrative rappresentano un aspetto cruciale del diritto di accesso al procedimento e devono essere applicate in conformità ai principi di legalità, proporzionalità e trasparenza amministrativa. Inoltre, il sistema della presentazione telematica e postale delle domande è regolato da disposizioni che garantiscono l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso ai servizi pubblici.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se il Questore poteva legittimamente dichiarare irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno senza valutare nel merito i requisiti sostanziali del richiedente, oppure se tale dichiarazione di irricevibilità costituisse un esercizio illegittimo del potere amministrativo. La questione toccava un tema delicato: i limiti entro i quali un'Amministrazione può rifiutare di accogliere una domanda formale e i diritti procedimentali del cittadino straniero di vedersi riconoscere il diritto di accesso alla procedura amministrativa. Era inoltre rilevante stabilire se le modalità di presentazione della domanda (tramite assicurata postale) fossero conformi alle prescrizioni normative e se dessero luogo a una causa di irricevibilità automatica oppure richiedessero una valutazione caso per caso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nel corso del giudizio, ha dapprima accolto in via cautelare le istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora, cioè il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'attuazione del decreto del Questore. Nella sentenza di merito, il collegio giudicante ha ritenuto che il Questore avesse ecceduto i propri poteri dichiarando irricevibile l'istanza senza seguire il corretto procedimento amministrativo. Il giudice ha considerato che la dichiarazione di irricevibilità, in quanto atto che preclude l'accesso al procedimento sostanziale, richiede una valutazione accurata e non può essere utilizzata come strumento di rigetto arbitrario. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato, ritenendo che il ricorrente aveva diritto di accesso alla procedura amministrativa per il rilascio del permesso di soggiorno.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il decreto con cui il Questore aveva dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo. L'Amministrazione è stata condannata al rimborso del contributo unificato a favore della parte ricorrente. Il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'Amministrazione, la quale deve ora riconsiderare la istanza del ricorrente seguendo il corretto procedimento amministrativo e valutandone i requisiti nel merito. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, restando ferma solo l'obbligazione della Amministrazione di rifondere il contributo unificato.
Massima
Non è legittimo il rifiuto del Questore di accogliere un'istanza di permesso di soggiorno dichiarandola irricevibile in via preliminare senza valutare nel merito i requisiti normativi e i diritti procedimentali del ricorrente, in quanto tale dichiarazione costituisce un esercizio illegittimo del potere amministrativo che lede il diritto di accesso al procedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento - del decreto -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di-OMISSIS- in data 25 agosto 2022 e notificato in data 5 settembre 2022, con il quale è stata dichiarata “irricevibile” l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo, presentata dal ricorrente con assicurata postale n. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierpaolo Livio e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Questura di-OMISSIS-, in persona del Questore pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visto il decreto 1325/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione monocratica del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Vista l’ordinanza n. 1414/2022 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio; Vista l’ordinanza n. 257/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica del 28 giugno 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico dell’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
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