Sentenza n. 202301701/2023
4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Archiviazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano, adottato il 31 agosto 2022, con il quale la sua istanza di emersione dal lavoro irregolare era stata archiviata e dunque non accolta. La ricorrente aveva presentato regolare domanda per accedere alla procedura straordinaria di regolarizzazione prevista dal decreto legge 34 del 2020, una misura temporanea volta a consentire ai lavoratori in posizione irregolare, in particolare stranieri, di emergere dal sommerso e acquisire una posizione lavorativa legale nel territorio italiano. Lo Sportello Unico, tuttavia, non aveva accolto l'istanza con un motivato rigetto, ma aveva semplicemente archiviato la pratica, impedendo così alla ricorrente di ottenere la regolarizzazione richiesta e determinando una violazione dei suoi diritti procedurali e sostanziali.
Il quadro normativo
La procedura di emersione dal lavoro irregolare era disciplinata dall'articolo 103, primo comma, del decreto legge numero 34 del 2020, conversion in legge, che rappresentava una misura straordinaria e temporanea introdutta dal Governo italiano per fronteggiare l'emergenza economica e sociale legata alla diffusione del lavoro irregolare e sfruttamento di manodopera in condizioni di illegalità. La norma prevedeva una procedura amministrativa attraverso cui i soggetti interessati potevano formalizzare la propria posizione lavorativa irregolare attraverso appositi sportelli, cui competeva l'esame delle istanze e l'adozione di provvedimenti di accoglimento o rigetto. Tale procedura era inoltre vincolata ai principi generali del diritto amministrativo, incluso il principio di legalità, di trasparenza decisionale e di corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi, come sancito dalla legge 241 del 1990 e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità dell'archiviazione pura e semplice dell'istanza di emersione senza adozione di un provvedimento formale, con conseguente privazione dei diritti della ricorrente di ricevere una decisione motivata sul merito della sua domanda e di potere eventualmente proporre ricorso amministrativo avverso un eventuale rigetto. La questione giuridica sottesa era se l'amministrazione potesse liquidare una istanza di emersione mediante mera archiviazione, sottraendosi in tal modo agli obblighi di motivazione e trasparenza decisionale, oppure se fosse tenuta ad adottare un provvedimento espresso, motivato e impugnabile. In secondo luogo, emergeva la questione se tale modalità procedimentale violasse i diritti fondamentali della persona e il diritto comunitario in materia di immigrazione e protezione dei lavoratori.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza, nella forma qui disponibile, non esponga in esteso le ragioni della decisione, il fatto che il Tribunale abbia accolto due successive domande cautelari di sospensione (mediante le ordinanze 1413/2022 e 259/2023) indica che il collegio giudicante ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris circa l'illegittimità del provvedimento e un periculum in mora derivante dal mancato accoglimento della domanda di regolarizzazione. La giurisprudenza amministrativa costante ritiene che l'archiviazione di una istanza amministrativa senza adozione di un provvedimento formale costituisce violazione del diritto al procedimento amministrativo trasparente e motivato, poiché sottrae alla parte la possibilità di conoscere i motivi del rigetto e di impugnare efficacemente il provvedimento. Il Tribunale ha dunque verosimilmente considerato che lo Sportello Unico era tenuto a pronunciarsi su un ricorso amministrativo interno o a motivare esplicitamente il rigetto della domanda, anziché procedere all'archiviazione amministrativa della pratica.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso della ricorrente e annullato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano del 31 agosto 2022, nonché tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, a significare che il ricorso era fondato ma non manifestamente infondato in modo da giustificare una condanna completa di una parte al pagamento delle spese. È stata inoltre confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendone lo stato di indigenza e l'importanza della controversia. Il Tribunale ha ordinato infine che l'amministrazione procedesse all'esecuzione della sentenza, restituendo al ricorrente l'istanza di emersione per una corretta valutazione e adozione di un provvedimento motivato.
Massima
L'archiviazione amministrativa di una istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottata senza motivazione e senza adozione di un provvedimento formale impugnabile, costituisce violazione del diritto della parte a un procedimento amministrativo trasparente e legittimo, ed è pertanto illegittima e annullabile dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento - del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano, prot. n. -OMISSIS- del 31 agosto 2022, con cui è stata archiviata l’istanza n. -OMISSIS- di emersione dal lavoro irregolare della ricorrente ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020; - nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 3100 del 2022, proposto da --OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Balestro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Corso Italia n. 8; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 1413/2022 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio; Vista l’ordinanza n. 259/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 28 giugno 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Spese compensate. Si conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
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