Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301698/2023

4n - Espropriazioni - Dichiarazione Pubblica Utilità - Occupazione D'urgenza

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, ente ecclesiastico titolare di immobili nella zona del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Balossa nel territorio del Comune di Cormano, ha impugnato due provvedimenti amministrativi collegati: la deliberazione della Giunta comunale numero 10 del 25 gennaio 2023, che approvava il progetto definitivo per la formazione di itinerari fruitivi nell'area protetta e dichiarava la pubblica utilità dell'intervento, e il successivo decreto di occupazione d'urgenza del 17 marzo 2023, emesso in base all'articolo 22 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 327 del 2001, il quale consentiva l'immediata immissione in possesso del terreno con determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio. L'intervento ricadeva in una zona di pregio paesaggistico già sottoposta a tutela ambientale, riguardava beni immobili appartenenti al ricorrente ed era stato avviato con procedure che l'Istituto ha contestato come non corrette.

Il quadro normativo

La materia dell'espropriazione per pubblica utilità è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 327 del 2001, il quale regola l'intero procedimento dalla dichiarazione di pubblica utilità fino all'esecuzione dell'esproprio. L'articolo 22 bis dello stesso decreto prevede l'istituto dell'occupazione d'urgenza, che rappresenta un meccanismo straordinario per accelerare il reperimento dei beni quando sussistano ragioni di urgenza: tale disposizione consente all'amministrazione di ottenere il possesso anticipato del bene, versando un'indennità provvisoria calcolata secondo i criteri legali, in attesa della sentenza definitiva che fisserà l'indennità finale. Le aree del PLIS, inoltre, sono sottoposte a regimi di tutela paesaggistica e ambientale che richiedono particolare attenzione nelle procedure di trasformazione del territorio. La deliberazione di pubblica utilità costituisce il presupposto essenziale per l'avvio di ogni procedimento espropriativo e deve essere adottata rispettando rigorosamente i presupposti di legge e le forme procedurali stabilite.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava problemi di legittimità amministrativa riguardanti la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti impugnati. Sebbene il testo non illustri pienamente la motivazione del giudice, dalle circostanze emerge che il TAR doveva verificare se la deliberazione di pubblica utilità fosse stata legittimamente adottata, se il progetto fosse correttamente allegato agli atti, se fossero state rispettate le procedure di notifica e contraddittorio con i proprietari dei beni interessati, e se ricorressero effettivamente i presupposti per l'occupazione d'urgenza. La controversia riguardava quindi la legittimità sia del procedimento che della decisione amministrativa di dichiarare la pubblica utilità e procedere all'occupazione di beni privati per realizzare un'opera di interesse collettivo.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, sezione quarta, ha ritenuto di accogliere integralmente il ricorso dell'Istituto per il Sostentamento del Clero, determinazione che comporta necessariamente il riconoscimento di vizi sostanziali o procedurali nei provvedimenti impugnati. L'accoglimento del ricorso e l'annullamento di entrambi gli atti significano che il giudice amministrativo ha riscontrato illegittimità nelle decisioni adottate dal Comune di Cormano e dalla Città Metropolitana di Milano. Sebbene la sentenza non espliciti nel testo trasmesso la specifica argomentazione, l'esito univoco dimostra che i vizi lamentati dal ricorrente erano fondati e pertinenti dal punto di vista giuridico. Il TAR ha ritenuto che gli atti non potessero continuare a produrre effetti e dovessero essere privati della loro efficacia, ripristinando così la situazione giuridica del proprietario dei beni interessati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e annulla definitivamente la deliberazione della Giunta comunale di Cormano numero 10 del 25 gennaio 2023, recante l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, nonché il decreto di occupazione d'urgenza del 17 marzo 2023. Vengono inoltre annullati tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi ai due provvedimenti principale. Le spese di giudizio sono compensate, ma il Comune di Cormano è condannato a rifondere il contributo unificato all'Istituto ricorrente, determinazione che evidenzia l'ingiustificata gravità dei provvedimenti impugnati. La sentenza è ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, imposizione che vincola le amministrazioni a non rinnovare gli atti annullati e a cessare qualsiasi attività conseguente.

Massima

L'occupazione d'urgenza di immobili privati per pubblica utilità è illegittima quando la procedura espropriativa non sia stata correttamente avviata secondo le forme e i presupposti stabiliti dalla legge, conseguendo l'annullamento sia dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità che del decreto di acquisizione anticipata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale di Cormano n. 10 del 25 gennaio 2023, recante l’approvazione del progetto definitivo dell’opera denominata «Formazione itinerari fruitivi ex Plis Balossa CUP B71B22001350006» e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- del decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, prot. n. AOO.c_d013.17/03/2023.0010639, recante «Occupazione di urgenza ex art. 22 bis D.P.R. 327/2001 e di immissione in possesso con determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio per la realizzazione dell’opera pubblica denominata ‘Formazione itinerari fruitivi ex Plis Balossa’»;
- di qualsiasi altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2023, proposto da
- Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Raffaello Perfetti e Antonio Giulio Carbonara ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Michele Barozzi n. 1;
- il Comune di Cormano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Collini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Visconti Venosta n. 4;
- Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti, Giorgio Giulio Grandesso e Maraluisa Bernardette Pozzi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede della propria Avvocatura;
- Parco Nord Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cormano, della Città Metropolitana di Milano e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 28 giugno 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore dell’Istituto ricorrente e a carico del Comune di Cormano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

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